Inviato esito

Gara #41

Procedura aperta per selezione operatore economico qualificato (ESCO - ENERGY SERVICES COMPANIES) per l'affidamento di un appalto misto a prevalenza servizi di prestazione energetica garantita, gestione e manutenzione (EPC - ENERGY PERFORMANCE CONTRACT) di edifici da portare in classe nZeb e della Pubblica Illuminazione di proprietà dei Comuni partner del Progetto GROWS (Green Revolution of Wealth in Salento) E.L.EN.A. Contratto N. 2017-092. LOTTO 4 .
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Informazioni appalto

22/12/2021
Aperta
Servizi
€ 6.672.053,31
TAURINO RICCARDO

Categorie merceologiche

452625 - Lavori edili e di muratura
5023211 - Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica
713143 - Servizi di consulenza in efficienza energetica

Lotti

Inviato esito
1
9029346409
Qualità prezzo
Procedura aperta per selezione operatore economico qualificato (ESCO - ENERGY SERVICES COMPANIES) per l'affidamento di un appalto misto a prevalenza servizi di prestazione energetica garantita, gestione e manutenzione (EPC - ENERGY PERFORMANCE CONTRACT) di edifici da portare in classe nZeb e della Pubblica Illuminazione di proprietà dei Comuni partner del Progetto GROWS (Green Revolution of Wealth in Salento) E.L.EN.A. Contratto N. 2017-092. LOTTO 4 .
Procedura aperta per selezione operatore economico qualificato (ESCO - ENERGY SERVICES COMPANIES) per l'affidamento di un appalto misto a prevalenza servizi di prestazione energetica garantita, gestione e manutenzione (EPC - ENERGY PERFORMANCE CONTRACT) di edifici da portare in classe nZeb e della Pubblica Illuminazione di proprietà dei Comuni partner del Progetto GROWS (Green Revolution of Wealth in Salento) E.L.EN.A. Contratto N. 2017-092. LOTTO 4 .
€ 6.652.053,31
€ 0,00
€ 20.000,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
09599610962 Innovatec Power Srl
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

13
15/03/2022
Cognome Nome Ruolo
Taurino Riccardo Presidente
PERRINO ANTONIO COMPONENTE
Mattei Annachiara COMPONENTE

Scadenze

26/02/2022 12:00
15/03/2022 12:00
15/03/2022 16:00

Allegati

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05/01/2024 21:04
135.38 kB

Chiarimenti

30/12/2021 10:31
Quesito #1
Si chiede di pubblicare la documentazione di gara mancante relativa al progetto di pubblica illuminazione dei lotti 1,2,3. Risulta infatti pubblicato il solo progetto di pubblica illuminazione del lotto 4 (Aradeo).

Considerato quanto sopra esposto, in ragione della complessità della progettazione da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla amministrazione concedente e degli elevati standard qualitativi della scrivente, valutato che le informazioni sopra richieste sono fondamentali per la conoscenza dello stato attuale, tenuto conto del periodo di pubblicazione della gara e dell'esiguo tempo messo a disposizione per i sopralluoghi approfonditi, si chiede la concessione di una proroga pari almeno 30 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte. 

Si ritiene che una scelta positiva in tal senso non possa che ritenersi garante delle condizioni di massima concorrenzialità tra gli operatori economici nonché del perseguimento degli obiettivi tecnici ed economici dell’Ente stesso.

Cordiali saluti
 
10/01/2022 10:44
Risposta
Gentile Operatore, la documentazione della Pubblica Illuminazione dei Lotti 1, 2 e 3 risulta regolarmente pubblicata ed allegata ad ogni lotto di gara.
Non può essere accolta, quindi, la richiesta di proroga, tenuto conto peraltro che è stato concesso un termine ampio ai potenziali partecipanti per presentare le offerte, rispetto a quello minimo previsto dal codice dei contratti pubblici. Pertanto, rimane invariato il termine fissato nel Disciplinare di Gara.
         Il Rup
Arch. Riccardo Taurino
 
11/01/2022 09:14
Quesito #2
1. All’interno della piattaforma sono pubblicate 4 distinte procedure di gara identificate con 4 ID differenti (38,39,40,41). Si chiede conferma che trattandosi di un’unica procedura di gara, suddivisa in lotti al fine di garantire la massima partecipazione, in caso di partecipazione a più lotti, le dichiarazioni contenute nella busta amministrativa (requisiti di partecipazione) siano da rendersi con riferimento a tutti i lotti di partecipazione.

2. Con riferimento a quanto riportato dell’art. 13 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che, ai sensi di quanto previsto dal comunicato del presidente del 08/11/2017 “In caso di affidamento  del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso  del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri  degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico  distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di  esclusione”. La sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 6016 del 22/10/2018 citata dal disciplinare di gara, infatti, concerne le dichiarazioni rilasciate dal revisore legale inteso come persona fisica.

3. Con riferimento ai requisiti di partecipazione, di cui al paragrafo 14 del disciplinare di gara (punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) si chiede di esplicitare la disciplina del possesso dei requisiti in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
 
27/01/2022 18:42
Risposta
La risposta è positiva con riferimento alla prima parte del quesito (“Si chiede conferma che trattandosi di un’unica procedura di gara, suddivisa in lotti al fine di garantire la massima partecipazione, in caso di partecipazione a più lotti, le dichiarazioni contenute nella busta amministrativa (requisiti di partecipazione) siano da rendersi con riferimento a tutti i lotti di partecipazione”).
Secondo consolidata e prevalente giurisprudenza “Giova principiare dalla natura della gara suddivisa in più lotti, che – ad avviso di una consolidata giurisprudenza (Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1070; id., sez. III, 18 maggio 2020, n. 3135) dalla quale il giudice amministrativo si è discostato solo con riferimento a casi peculiari – non costituisce una unica procedura ma tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti. Laddove, quindi, una gara abbia ad oggetto l’aggiudicazione di più lotti, ciascuno dei quali assume veste autonoma sia per il profilo procedurale che ai fini della partecipazione da parte di concorrenti, ogni lotto costituisce una procedura di gara autonoma e indipendente, che non subisce interferenze per effetto delle vicende che attengono agli altri lotti. Pur essendo, quindi, la procedura disciplinata dalla medesima lex specialis (bando, capitolato e disciplinare), a ciascun lotto corrisponde una distinta gara, potendo i concorrenti partecipare a tutti, o a uno solo, o ad alcuni dei lotti, con conseguente distinta aggiudicabilità degli stessi previa autonoma procedura valutativa delle offerte presentate per ciascuno di essi.” (cfr. da ultimo Cosiglio di Stato sez. III n. 8749 del 31.12.2021).
Con riferimento alla seconda parte del quesito, invece, deve precisarsi quanto segue.
In realtà, come certamente noto, la non vincolatività dei Comunicati del Presidente dell'ANAC è incontestata (cfr. sul punto la sentenza TAR Lazio, Roma, n. 9195/2017 e la sentenza del TAR Umbria, 428/2017). Esso, infatti, come si legge nella sentenza del TAR Lazio 9195/2017, è riconducibile al "novero di quegli atti, atipici e non vincolanti, con i quali l'Autorità si limita ad esprimere, in funzione collaborativa e di supporto alle stazioni appaltanti, il proprio orientamento in ordine all'applicazione ed interpretazione della normativa di settore".
Ciò chiarito, si ritiene, invero, che il revisore legale/contabile è riconducibile alla definizione della categoria così come rinvenibile, oltre che nel codice, anche nell'art. 45 della Direttiva U.E. 2014/24, che riconduce l'obbligo dichiarativo a "qualsiasi persona" – sia essa persona fisica o giuridica – che "eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo" dell'impresa.
D’altro canto seppur vero che la sentenza del Consiglio di Stato n. 6016/2018 si riferisce ad una ipotesi di revisiore contabile “persona fisica”, nello stesso pronunciamento è dato leggere che  “il controllo contabile della società è attribuito ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro; sicché le informazioni e le dichiarazioni richieste dall'art. 80 del Codice dei Contratti devono essere rese anche nei suoi confronti ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti generali, senza che possa, per converso, assumere rilievo la norma di cui all'art. 85 del d.lgs. 159 del 6 settembre 2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"), richiamata dall'appellante, che non contempla il revisore tra i soggetti sottoposti alla verifica antimafia: trattasi, infatti, di disposizione con un differente ambito di applicazione rispetto alla disciplina, successiva e avente carattere di specialità, di cui al Codice dei Contratti, regolante la fattispecie per cui è causa”.
E cioè, il Massimo Consesso Amministrativo, al fine di individuare i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni ex. Art. 80, pare fare riferimento indistintamente sia al revisore “persona fisica” che alle società di revisione.
Tanto appurato, si ritiene che tali dichiarazioni debbano essere rese anche dagli organi sociali della società di revisione.
Con riferimento all’ultima parte della richiesta di chiarimenti si evidenzia che:
  • con riferimento all’iscrizione alla camera di commercio, ogni partecipante al raggruppamento deve possedere l’scrizione inerente alla prestazione che intende eseguire;
  • con riferimento alla attestazione SOA le imprese del raggruppamento devono avere qualificazione idonea ed adeguata alla percentuale delle categorie di lavori che si intendono eseguire;
  • gli altri requisiti, invece, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento nel rispetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.
11/01/2022 09:43
Quesito #3
Buongiorno,
Con riferimento alla gara “Procedura aperta per selezione operatore economico qualificato (ESCO - ENERGY SERVICES COMPANIES) per l'affidamento di un appalto misto a prevalenza servizi di prestazione energetica garantita, gestione e manutenzione (EPC - ENERGY PERFORMANCE CONTRACT) di edifici da portare in classe nZeb e della Pubblica Illuminazione di proprietà dei Comuni partner del Progetto GROWS (Green Revolution of Wealth in Salento) E.L.EN.A. Contratto N. 2017-092  LOTTO 4 -  CIG 9029346409”:
Vista la complessità ed importanza e l'articolazione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
Vista la necessità di predisporre un'articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica più vantaggiosa e conveniente a Vs. favore;
Vista l’opportunità di organizzare la compagine più idonea a rispondere alle richieste della Stazione Appaltante;
considerato che è interesse della Stazione Appaltante garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara al fine di ricevere una pluralità di offerte tra le migliori del mercato; tanto visto e considerato, riteniamo utile poter disporre di un ulteriore periodo per la presentazione delle offerte, tempo congruo per l'importanza dell'appalto.
Rappresentiamo pertanto la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 30  giorni, rispetto alla data attualmente prevista, anche  al fine di poter consentire la conciliazione delle attività di analisi sul campo con le restrizioni covid ed il potenziale alto numero di quarantene che la società potrà dover gestire nel prossimo futuro.
Certi che quanto sopra possa essere accolto, si chiede un cortese riscontro con l’anticipo necessario a poter programmare al meglio le attività.
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo i nostri migliori saluti.
 
27/01/2022 18:43
Risposta
Con riferimento alle numerose richieste di proroga pervenute, questa Stazione Appaltante, contemperati i contrapposti interessi e cioè quello della Stazione Appaltante di una celere definizione delle procedure anche in considerazione del rispetto dei termini imposti dalla BEI e quello delle imprese di presentare offerte adeguate, concede una proroga di 15 giorni differendo pertanto il termine ultimo di presentazione delle offerte al giorno 08/03/2022.
Di conseguenza l’art. 16 del Disciplinare di Gara e Sezione IV) Procedura, punto IV) 2.2,  del Bando di gara deve intendersi modificato nel termine che segue: termine ultimo di presentazione delle offerte: 08/03/2022.
 
12/01/2022 16:17
Quesito #4
Buongiorno 
con la presente si trasmette richiesta di proroga dei termini di presentazione della gara in oggetto.
Distinti saluti.
27/01/2022 18:43
Risposta
Si veda risposta al quesito n.3
 
13/01/2022 10:26
Quesito #5
Buongiorno,
in virtù del finanziamento BEI si richiede di pubblicare il disciplinare o altra documentazione sottoscritta con l’ente, laddove si evincano le condizioni tecnico-economiche relative allo stesso.
Distintamente. 
27/01/2022 18:44
Risposta
ELENA (acronimo di European Local ENergy Assistance) è un’iniziativa congiunta tra la Commissione Europea e la BEI (Banca Europea per gli Investimenti) a sostegno degli obiettivi UE per il clima e l’energia. ELENA è stata creata per supportare tecnicamente ed economicamente i Comuni, Province e Regioni nel preparare progetti e piani di investimento nel campo dell’efficienza energetica, dell’energia rinnovabile e del trasporto urbano sostenibile.
Il finanziamento BEI non riguarda le prestazioni oggetto di appalto e la relativa documentazione non è necessaria per la predisposizione dell’offerta, pertanto, l’istanza non trova accoglimento.
 
14/01/2022 14:24
Quesito #6
Quesito 1
Si chiede di confermare che sia consentita la partecipazione alla gara di un ATI COSTITUENDO (nr. N. Società che compongono l’ATI) nel quale una Società è in possesso della certificazione ESCo UNI CEI 11352 (ma non è in possesso di nessuna delle attestazioni SOA richieste) e le altre Società sono in possesso della/delle certificazione/i SOA richiesta/e (ma non sono in possesso della certificazione ESCo UNI CEI 11352). In caso di risposta positiva si chiede di confermare che all’interno dell’ATI COSTITUENDO la Mandataria debba essere obbligatoriamente una delle Società in possesso della/delle certificazione/i SOA?
Quesito 2
Art. 14, comma 2, pag. 20 Disciplinare di gara (Possesso di attestazione SOA):
In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di confermare che il requisito richiesto possa essere soddisfatto dall’RTI nel suo complesso (solo nr. 1 o N Società dell’RTI costituendo, ma non tutte, è/sono in possesso della/delle attestazione/i SOA richiesta/e nel disciplinare di gara). In caso di risposta negativa si chiede di specificare, per la partecipazione in RTI costituendo, come e in che misura debba essere posseduto il suddetto requisito.
Quesito 3
Art. 14, comma 3, pag. 21 Disciplinare di gara (disporre della certificazione ESCO, secondo i requisiti stabiliti dalla norma UNI CEI 11352):
In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di confermare che il requisito richiesto possa essere soddisfatto dall’RTI nel suo complesso (solo nr. 1 o N Società dell’RTI costituendo, ma non tutte, è/sono in possesso della suddetta certificazione). In caso di risposta negativa si chiede di specificare, per la partecipazione in RTI costituendo, come debba essere posseduto il suddetto requisito.
Quesito 4
Art. 14, comma 5, pag. 22 Disciplinare di gara (essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici):
In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di confermare che il requisito della UNI EN ISO 9001 possa essere soddisfatto dall’RTI nel suo complesso (solo nr. 1 o N Società dell’RTI costituendo, ma non tutte, è/sono in possesso della suddetta certificazione). In caso di risposta negativa si chiede di specificare, per la partecipazione in RTI costituendo, come debba essere posseduto il suddetto requisito.
Quesito 5
Art. 14, comma 6, pag. 22 Disciplinare di gara (Aver realizzato almeno un edificio in classe nZEB):
In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di confermare che il requisito “Aver realizzato almeno un edificio in classe nZEB” possa essere soddisfatto dall’RTI nel suo complesso (solo nr. 1 o N Società dell’RTI costituendo, ma non tutte, ha/hanno realizzato la suddetta tipologia di edificio richiesto). In caso di risposta negativa si chiede di specificare, per la partecipazione in RTI costituendo, come debba essere posseduto il suddetto requisito.
Quesito 6
Art. 14, comma 7, pag. 22 Disciplinare di gara (Avere in affidamento ovvero aver avuto nell’ultimo triennio un numero di punti luce in gestione Integrata (Lavori di efficientamento, fornitura di energia, manutenzione ordinaria e programmata) pari ad almeno il 50% del numero dei punti luce complessivo del Lotto/Lotti a cui si intende partecipare):
In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di confermare che il requisito richiesto possa essere soddisfatto dall’RTI nel suo complesso (solo nr. 1 o N Società dell’RTI costituendo, ma non tutte, sono in possesso del requisito richiesto). Inoltre si chiede di chiarire se è consentito il soddisfacimento del requisito (almeno il 50% del numero dei punti luce complessivo del Lotto/Lotti a cui si intende partecipare) mediante la sommatoria dei punti luce in gestione integrata di alcune, ma non tutte, le aziende componenti l’RTI costituendo.  In caso di risposta negativa si chiede di specificare, per la partecipazione in RTI costituendo, come e in che misura debba essere posseduto il suddetto requisito.
Quesito 7
Art. 14, comma 8, pag. 22 Disciplinare di gara (possesso dei requisiti per l'assunzione del ruolo di “Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione” degli impianti):
In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di confermare che il requisito richiesto possa essere soddisfatto dall’RTI nel suo complesso (solo nr. 1 o N Società dell’RTI costituendo, ma non tutte, sono in possesso dei requisiti richiesti). In caso di risposta negativa si chiede di specificare, per la partecipazione in RTI costituendo, come debba essere posseduto il suddetto requisito.
Quesito 8
Art. 14, comma 9, pag. 22 Disciplinare di gara (possesso certificazioni):
In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di confermare che il requisito richiesto possa essere soddisfatto dall’RTI nel suo complesso (solo nr. 1 o N Società dell’RTI costituendo, ma non tutte, sono in possesso delle certificazioni richieste). In caso di risposta negativa si chiede di specificare, per la partecipazione in RTI costituendo, come debba essere posseduto il suddetto requisito.
Quesito 9
Art. 14, comma 10, pag. 22 Disciplinare di gara (Fatturato globale medio annuo relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del Bando per un importo non inferiore a: Lotto 1: € 10.267.494,70; Lotto 2: € 11.095.237,72; Lotto 3: € 7.865.148,69; Lotto 4: € 4.740.262,95):
In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di confermare che il requisito richiesto possa essere soddisfatto dall’RTI nel suo complesso (mediante la somma dei fatturati globali medi di ciascuna società componente l’RTI costituendo). ESEMPIO: Partecipazione al solo lotto 1 di un RTI costituendo composto dalle società X ed Y: Fatturato globale medio Società X pari ad € 3.500.000,00; Fatturato globale medio società Y pari ad € 9.000.000,00; Somma fatturati globali medi società X ed Y pari ad € 12.500.000,00).
In caso di risposta negativa si chiede di specificare, per la partecipazione in RTI costituendo, come e in che misura debbano essere posseduti le suddette certificazioni.
Quesito 10
Art. 17. Pag. 30 Disciplinare di gara (Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: - Dichiarazione, sottoscritta digitalmente, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’Allegato n.3 “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE attestante: attestante: a) l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’Art.48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.”:
Si chiede di fornire l’allegato n. 3 citato in quanto non è stato da noi trovato tra gli allegati che sono stati caricati a portale.



Quesito 11
Art. 24 pag. 45 Disciplinare di gara (Modulo Allegato n. 2 “Dichiarazioni Integrative”):
Si chiede di fornire l’allegato n. 2 citato in quanto non è stato da noi trovato tra gli allegati che sono stati caricati a portale

Quesito 12
Art. 17 pag. 29 Disciplinare di gara (All. A - Domanda di partecipazione):
In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di confermare che debba essere presentata un’unica domanda di partecipazione firmata da tutti i soggetti che compongono l’RTI costituendo. In caso di risposta negativa si chiede di specificare se tale domanda di partecipazione debba essere presentata da ciascuna Società componente l’RTI costituendo;

Quesito 13
Art. 17 pag. 29 Disciplinare di gara (All. B – Dichiarazione art. 80 D. Lgs 50/2016);
In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di confermare:
  1. che ciascuna Società componente l’RTI costituendo debba presentare tale dichiarazione;
  2. che ciascuna Società componente l’RTI costituendo debba presentare N dichiarazioni art. 80 in base al proprio sistema di amministrazione e controllo adottato. In alternativa, che ciascuna Società componente l’RTI costituendo possa presentare un’unica dichiarazione contenente l’elenco di tutti i soggetti cui tale dichiarazione è rivolta (firmata digitalmente da tutti i soggetti cui tale dichiarazione è rivolta)
27/01/2022 18:45
Risposta
1. La risposta al quesito n. 1 è positiva e si chiarisce, altresì, che trattandosi di appalto misto a prevalenza servizi non necessariamente la mandataria della costituenda ATI deve essere la società in possesso della qualificazione SOA.
2. Anche la risposta al quesito n. 2 è positiva nel senso che il requisito dell’attestazione SOA può essere soddisfatto dall’RTI nel suo complesso (anche da parte di una sola impresa) a condizione che chi esegua i lavori abbia la qualificazione SOA idonea per eseguirli.
3. La risposta ai quesiti 3, 4 e 5 è positiva (nel senso che i requisiti possono essere soddisfatto dall’RTI nel suo complesso, nel rispetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici).
4. Allo stesso modo, anche la risposta al successivo quesito n. 6 è di identico tenore con la precisazione che è consentito il soddisfacimento del requisito (almeno il 50% del numero dei punti luce complessivo del Lotto/Lotti a cui si intende partecipare) mediante la sommatoria dei punti luce in gestione integrata di alcune, ma non tutte, le aziende componenti l’RTI costituendo.
5. La risposta ai quesiti 7, 8 e 9 è positiva (nel senso che i requisiti possono essere soddisfatto dall’RTI nel suo complesso, nel rispetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici).
6. Con riferimento al quesito n. 10 e 11 si rileva che effettivamente i fac-simile di allegato non sono stati caricati a portale dalla Stazione Appaltante e, pertanto, possono essere utilizzati modelli predisposti direttamente dai concorrenti purché riportino tutto quanto richiesto dalla documentazione di gara, così come previsto dal disciplinare.
7. La risposta, infine, è positiva anche per i quesiti 12 e 13.
 
25/01/2022 14:49
Quesito #7
Richiesta di chiarimenti/proroga dei termini di scadenza

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di poter ottenere un congruo differimento del termine di presentazione delle offerte (pari almeno a 60 giorni oltre il termine del 21 febbraio p.v.).

La suddetta richiesta è motivata dal fatto che:
  1. la data di pubblicazione del 22 dicembre u.s. è in pratica coincisa con il periodo legato alle festività natalizie (circa 15 giorni), periodo in cui, pur non essendoci obbligatorietà rispetto alla necessità di dover eseguire sopralluoghi tecnici, è stato di fatto impossibile organizzare alcuna attività;
  2. Partendo dalla data del 22 dicembre, fino ancora ad oggi,  si continua purtroppo a registrare una crescita importante del numero dei contagi da SARS/Cov 19. Tale situazione, di fatto, unitamente al processo di somministrazione dei vaccini ed al continuo variare delle norme nazionali a riguardo, non permette una “ordinaria” organizzazione del lavoro, causa astensione di personale in ogni azienda e settore di attività;
  3. La gara in oggetto è una procedura del tutto particolare, articolata in più lotti, per molti Comuni, di diverse Provincie. Ha ad oggetto diverse attività, importi economici considerevoli ed una durata di 15 anni;
  4. La gara racchiude una complessità importane in termini di analisi e di verifica dei requisiti richiesti. Cosa che determina la necessità, quasi obbligatoria, di dover riunire diverse imprese in RTI per poter soddisfare gli stessi e consentire alle imprese la partecipazione;
  5. Considerato il notevole valore dato all’offerta tecnica (85 punti) rispetto all’offerta economica (15 punti), sarebbe opportuno concedere un congruo periodo di tempo per consentire alle imprese partecipanti di poter elaborare un degno progetto tecnico di gara in modo da poter soddisfare quanto da Voi richiesto ed evitare che sia invece prevalente la componente prezzo ai fini dell’aggiudicazione.   

Pertanto, al fine di consentire la massima concorrenza e partecipazione fra gli operatori economici interessati, ribadiamo necessità di una proroga considerevole del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Distinti saluti.

 
28/01/2022 13:48
Risposta
Si veda risposta al quesito n.3
 
18/01/2022 11:31
Quesito #8
Spett.le Comune di Campi Salentina,
si prega di prendere visione della richiesta in allegato.

Distinti saluti,
 
28/01/2022 13:49
Risposta
Si veda risposta al quesito n.3
 
17/01/2022 15:05
Quesito #9
Spettabile Stazione Appaltante,
in considerazione del notevole ridimensionamento delle risorse della struttura aziendale dovuto all’aumento dei contagi da COVID-19, con la presente si richiede una proroga per la consegna delle offerte di ulteriori 60 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per il 15/02/2022. Tale richiesta viene avanzata anche al fine di concludere le attività di sopralluogo in campo, notevolmente limitate a causa dell’impossibilità di spostamento delle risorse impiegate per la predisposizione dell’offerta.
Considerato che l’arco di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (15 febbraio 2022) ha ricompreso anche il periodo di ferie Natalizie, con la presente si chiede alla S.V. la concessione di tale proroga al fine di presentare un’offerta tanto sotto il profilo progettuale quanto sotto quello economico, maggiormente competitiva e vantaggiosa per Codesta Stazione Appaltante.
Si ritiene che una scelta positiva in tal senso non possa che ritenersi garante delle condizioni di massima concorrenzialità tra gli operatori economici, nonché del perseguimento degli obiettivi tecnici ed economici dell’Ente stesso.
Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

 
28/01/2022 13:49
Risposta
Si veda risposta al quesito n.3
 
24/01/2022 14:40
Quesito #10
Spett. le Stazione Appaltante
in riferimento alla procedura in oggetto, all’Art. 10 punto d) del Disciplinare di Gara è prevista la possibilità della partecipazione di Raggruppamenti temporanei di concorrenti.
Vista la complessità e l’articolazione delle prestazioni oggetto d’appalto e la necessità di dover organizzare la compagine più idonea per la partecipazione, nel rispetto dei requisiti richiesti nella documentazione posta a base di gara, con la presente si chiede:
− se sia ammissibile la partecipazione di un’ATI di tipo verticale dove:
▪ l’Operatore 1, in possesso dei requisiti specifici, assuma interamente le prestazioni previste in ordine agli Edifici del Lotto;
▪ l’Operatore 2, in possesso dei requisiti specifici, assuma interamente le prestazioni previste in ordine alla Pubblica illuminazione del Lotto.

Nel caso di risposta negativa al quesito di cui sopra, si chiede, di fornire le opportune indicazioni in ordine alla forma associativa ammessa, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto.
In attesa di cortese riscontro
Distinti saluti
 
01/02/2022 13:17
Risposta
È certamente ammissibile la partecipazione in raggruppamento misto anche nei termini indicati purché ciò avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla lex specialis e dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici.
 
25/01/2022 15:09
Quesito #11
Buongiorno,
si inviano i seguenti chiarimenti:
  1. Al fine di valutare la fattibilità di specifiche proposte progettuali di intervento riferite agli investimenti previsti (quale esempio installazione di impianto FV in copertura o coibentazione di pavimentazioni contro-terra), si richiede la possibilità di effettuare specifici sopralluoghi presso le singole strutture oggetto della procedura, al fine di acquisire le ulteriori informazioni necessarie a validare la reale fattibilità dell’intervento e dei relativi investimenti da sostenere. La calendarizzazione dei sopralluoghi dovrà essere in ogni caso coerente con il termine ultimo di presentazione dell’offerta
  2. Al fine di poter effettuare i sopralluoghi di cui sopra, si chiede adeguata proroga della data di consegna dell’offerta di almeno 90 giorni rispetto al termine attualmente fissato al 21/02/2022
  3. Si chiede a codesto Ente di rendere disponibili, in formato proprietario, i relativi file sorgente dei singoli modelli energetici di calcolo e di simulazione dello scenario nZEB al fine di analizzare il complesso di ipotesi utilizzate, oltre ai dati e alle informazioni necessarie per valutare l’esistenza di ulteriori scenari migliorativi rispetto a quelli posti a gara
  4. Si chiede a codesto Ente di specificare come è stata definita la baseline di cui all’art. 29 del Capitolato ed il relativo UFR(n), confermando in particolare se UFR(n) è calcolato come il 40% della baseline
  5. Si chiede di specificare come avverranno le modalità di gestione dei costi per il vettore energetico degli edifici, dalla data del Verbale di consegna fino alla data di ultimazione dei lavori di efficientamento. In particolare, si chiede di
      • Confermare, o specificare diversamente, che sia prevista solamente la volturazione all’Appaltatore del contratto di fornitura dell’energia elettrica, come specificato all’art. 38.1, mentre la fornitura del combustibile (gas metano) resterà a carico delle specifiche Amministrazioni Comunali
      • Confermare, o specificare diversamente, se, nel periodo transitorio sino all’ultimazione dei lavori di efficientamento, i costi ulteriori rispetto al consumo massimo di UFR(n) saranno a carico dell’Appaltatore e se è prevista l’applicazione dei fattori di aggiustamento di cui all’art. 37.3.2.1 del Capitolato
Si evidenzia, infatti, che nel primo anno contrattuale (anno di realizzazione dei lavori) il consumo di energia elettrica “presunto” del singolo edificio sarà in linea con i consumi storici e, quindi, di gran lunga superiore al consumo massimo UFR(n) offerto post-intervento di efficientamento
  1. Dalle risultanze dell’analisi della documentazione riferita agli edifici, si chiede a codesto Ente di indicare se alcune proposte di intervento (scelte progettuali riportate nelle stesse Diagnosi) potranno essere modificate anche eventualmente ricalcolando e ottimizzando in riduzione le potenze degli impianti FV o delle Pompe di calore, o sostituendo alcuni interventi di coibentazione difficilmente eseguibili con altri interventi, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al DM 26/06/2015. In particolare, si chiede di indicare esplicitamente se l’operatore è vincolato ad attenersi ai vincoli progettuali (potenze degli impianti) riportate nelle relative diagnosi energetiche.
  2. Si chiede di confermare che nelle stime delle lavorazioni a base di gara siano stati considerati i sistemi di telecontrollo secondo gli standard minimi previsti dai requisiti per portare un edificio in nZEB. In caso affermativo, si chiede di indicare esplicitamente in quale voce dell’allegato “Costi EEM” siano stati considerati e con quale criterio siano stati stimati.
Ringraziando per l’attenzione e in attesa di cortese riscontro, si inviano
 

Distinti Saluti
01/02/2022 13:19
Risposta
1 SI PRECISA che non è prevista alcuna visita dei luoghi assistita obbligatoria conformemente a quanto disciplinato all’Art. 8. comma 1 lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i. (Cfr. art. 15 Disciplinare di gara); Pertanto:
•             Ai fini della presentazione dell’offerta il sopralluogo è facoltativo e indipendente dalla S.A. e la mancata effettuazione dello stesso non comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
•             Gli O.E. "potranno", perciò, nel loro stesso interesse al fine di acquisire dettagli concreti in previsione di un'eventuale offerta, effettuare facoltativamente un sopralluogo c/o luoghi interessanti.
Resta inteso che tale richiesta (effettuata a distanza di oltre 1 mese dalla pubblicazione del bando) non può avere fini defatigatori per richiedere proroghe al termine ultimo di presentazione delle offerte
2 Per quanto attiene la proroga, Si veda risposta al quesito n.1
3 Con riferimento al quesito la Stazione Appaltante ha messo a disposizione degli operatori economici tutti i file in suo possesso.
4 I valori di Baseline riportati nella tabella al paragrafo 29.1 sono basati sui valori di baseline termica ed elettrica presenti nelle diagnosi e sono stati parametrizzati al fine di semplificare ed uniformare i valori percentuali di risparmio ed il conseguente calcolo del canone.
Gli stessi sono stati convertiti in kWh_elettrici sommando la EEbaseline presente nei report DE ad 1/3 della Qbaseline sempre in riferimento ai report DE.
L’unità di misura “kWh” riportata nelle tabelle del Capitolato si riferisce ai kWh_elettrici calcolati come precedentemente spiegato
L’obiettivo di consumo massimo UFR(n) è variabile per ciascun intervento.
                                                                                                                               
5 Si precisa che, così come specificato nell’art. 4 del Contratto, il primo anno contrattuale parte alla fine della fase di esecuzione, al termine degli interventi iniziali. Nella fase di esecuzione, pertanto l’Operatore Economico non è tenuto a rispettare alcun obiettivo di risparmio.
Si conferma che è prevista la voltura del contratto di fornitura dell’energia elettrica come da art.34 del CSA all’Appaltatore che durante la fase di esecuzione sarà remunerato dalle Amministrazioni in base al consumo effettivo e al prezzo dell’energia aggiornato così come stabilito nel cap.37.3.1 del CSA
La fornitura di gas metano rimarrà a carico delle Amministrazioni Comunali fino all’ultimazione dei lavori di efficientamento.
Restano a carico della ditta tutte le utenze necessarie per portare l’edificio in classe nZEB.
6 Come indicato nei documenti di gara occorre portare l’edificio in classe nZEB. Spetta alla ditta partecipante individuare gli interventi necessari.
7 La proposta a base di gara è una Diagnosi Energetica. Lo scopo è portare gli edifici in classe nZEB. Spetta alla ditta partecipante individuare gli interventi necessari nel rispetto della normativa vigente.
 
28/01/2022 10:55
Quesito #12
Con riferimento alla procedura in oggetto (Lotto 4)  si chiede la possibilità di poter effettuare i sopralluoghi tecnici presso le strutture interessate.
Pertanto vi chiediamo di indicarci i giorni e gli orari in cui poter svolgere tali attività, unitamente ai nomi e recapiti dei referenti per le varie strutture/Comuni.

Cordiali saluti

 
01/02/2022 13:25
Risposta
SI PRECISA che non è prevista alcuna visita dei luoghi assistita obbligatoria conformemente a quanto disciplinato all’Art. 8. comma 1 lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i. (Cfr. art. 15 Disciplinare di gara); Pertanto:
•             Ai fini della presentazione dell’offerta il sopralluogo è facoltativo e indipendente dalla S.A. e la mancata effettuazione dello stesso non comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
•             Gli O.E. "potranno", perciò, nel loro stesso interesse al fine di acquisire dettagli concreti in previsione di un'eventuale offerta, effettuare facoltativamente un sopralluogo c/o luoghi interessanti.
Resta inteso che tale richiesta (effettuata a distanza di oltre 1 mese dalla pubblicazione del bando) non può avere fini defatigatori per richiedere proroghe al termine ultimo di presentazione delle offerte
 
31/01/2022 16:22
Quesito #13
Spettabile Stazione appaltante,

in riferimento al Capitolo 25 del Disciplinare di Gara, “SUBAPPALTO”, si chiede di confermare che il limite del 40% indicato nel disciplinare non sia applicabile, in quanto eliminato dall’art. 49, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 2021 (Decreto semplificazioni-bis).

In attesa di cortese riscontro, inviamo cordiali saluti.
01/02/2022 13:26
Risposta
La percentuale del 40% è una mera svista non in linea con la normativa vigente in tema di subappalto al momento di pubblicazione del bando che, quale norma imperativa, trova diretta applicazione.
Si conferma, quindi, che in linea con quanto previsto dal vigente art. 105 del codice dei contratti pubblici l’impresa partecipante può affidare in subappalto le prestazioni secondarie dell’appalto purchè non sia “affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.”
 
02/02/2022 10:24
Quesito #14
Spettabile Stazione appaltante, 
si riportatno di seguito alcune richieste di chiarimento:

1. Il Capitolato Speciale d’Appalto all’Art 29.4 prevede che “ il mancato ottenimento degli incentivi statali rimane ad esclusivo rischio dell’Affidatario, che non potrà dunque avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante in caso di esito negativo, anche solo parziale, delle pratiche per l’ottenimento dell’incentivo stesso” e che “Si precisa sin da ora che i lavori non avranno inizio prima dell’ottenimento del finanziamento da parte di GSE. Qualora il mancato ottenimento degli incentivi del GSE per fatto imputabile all’operatore economico (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ritardo e/o errata presentazione della documentazione) così come i rischi di mancata fruizione degli incentivi statali del conto termico rimangono a totale carico della aggiudicataria, senza che quest’ultima possa vantare maggiori oneri nei confronti della Stazione appaltante nel caso di esito negativo, anche solo parziale.”Si chiede di confermare che, qualora il finanziamento da parte del GSE non sia più ottenibile o non sia ottenibile nella misura del 65% a causa di sopravvenuti cambiamenti normativi che modificano/eliminano la misura degli incentivi ottenibili e/o per fatti non imputabili all’operatore economico e indipendenti dalla verifica preventiva effettuata dal concorrente in fase di Gara  in merito all’ottenibilità dell’incentivo stesso e alla quale si impegna attraverso la sottoscrizione dell’offerta di Gara, non si darà luogo alla prosecuzione del contratto.
Si chiede di confermare quindi che l’Aggiudicatario assume integralmente il rischio relativo all’ottenimento dell’incentivo e non potrà vantare alcuna pretesa aggiuntiva nei confronti della Stazione Appaltante fatto salvo per eventi o fatti a lui non imputabili e/o per modifiche normative che determinano una variazione della misura degli incentivi ottenibili ai sensi del DM 16/02/2016, Decreto preso a riferimento nella documentazione di gara.

2. Lo Schema di Contratto all’ Art 27 CONTRIBUTI PUBBLICI prevede che “È diritto dell’Affidatario richiedere eventuali contributi pubblici, esclusivamente da Conto Termico che si rendessero disponibili in relazione agli interventi effettuati. In qualunque caso la somma dei contributi pubblici ricevuti non deve superare il 49% del valore dell’investimento del presente contratto, pena la recessione del contratto di EPC.”Si chiede di confermare che, qualora intervengano modifiche normative successive al DM 16/2/2016 che consentano l’ottenimento di maggiori contributi pubblici da Conto Termico rispetto a quanto indicato nel presente Bando di Gara e nel rispetto del tetto del 49% del valore dell’investimento, l’Affidatario avrà diritto a beneficiare di tali maggiori contributi senza che venga modificata la quota corrispettivo per “interventi iniziali” Qriqu(n) prevista nel Bando di Gara pari al 35% del totale dei costi sostenuti e oggetto di offerta economica.
Ad esempio attualmente è in vigore la legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il cui art. 48ter prevede che gli interventi previsti dal “Conto termico” (Dm 16 febbraio 2016) siano incentivabili per il 100% delle spese ammissibili, qualora realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico.
Si chiede quindi di confermare che, qualora siano rispettate le condizioni per l’ottenimento di tale maggiore contribuzione, l’ammontare del canone Qriqu offerto in gara rimanga inalterato.

3. Nel Disciplinare di Gara è indicato come incentivo per Conto Termico massimo ottenibile il 65% dell’importo dei interventi a corpo sugli Edifici escludendo dal calcolo le “spese tecniche relative al livello unico di progettazione e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Poiché le linee Guida del GSE, riguardo le spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivazione (art. 5), ricomprendono anche “le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi” come ad esempio la progettazione, si chiede di specificare il motivo per cui siano state escluse dal calcolo effettuato nel Bando di Gara e di confermare che, qualora l’Affidatario dovesse ricevere un maggior contributo per Conto Termico derivante dall’ammissibilità di tali spese tecniche, l’Affidatario stesso avrà diritto a beneficiare di tale maggior contribuzione senza che venga modificata la quota corrispettivo per “interventi iniziali” Qriqu(n) prevista nel Bando di Gara pari al 35% del totale dei costi sostenuti e oggetto di offerta economica.

In attesa di cortese riscontro,si inviamo cordiali saluti.
04/02/2022 10:22
Risposta
  1. Allo stato le modifiche normative che determinano una variazione della misura degli incentivi ottenibili ai sensi del DM 16/02/2016 paiono essere addirittura migliorative rispetto alle previsioni di gara.
  2. Si, l’O.E. può beneficiare di eventuali ulteriori contributi previsti dalla normativa nel rispetto del tetto del 49%. In ogni caso, non è escluso che eventuali variazioni possano influire sul Qriqu.
  3. Si, entro il limite del 49%, senza che venga modificata la quota corrispettivo per “interventi iniziali” Qriqu(n) prevista nel Bando di Gara
02/02/2022 17:28
Quesito #15
Buongiorno,
in riferimento alla Relazione tecnico-descrittiva che deve essere redatta in massimo 6 pagine (12 facciate) formato A4 per ciascun edificio/impianto e per ciascuna Pubblica Illuminazione interessati da intervento, come indicato a pag. 32 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che dal conteggio siano esclusi la copertina e l’indice.
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
04/02/2022 10:23
Risposta
Si conferma che le copertine e l’indice sono escluse dal conteggio.
 
02/02/2022 17:30
Quesito #16
Buongiorno,
in merito alla possibilità di prevedere come proposta migliorativa “cablaggi aggiuntivi in fibra ottica” (Rif. Criterio B.5), nell’impossibilità di eseguire rilievi specialistici sulla presenza di dorsali di fibra ottica, si chiede di fornire documentazione esistente a supporto. Qualora non vi fosse documentazione a supporto, chiediamo ulteriori proroga di 60 giorni per le opportune verifiche e rilievi in loco.
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
04/02/2022 10:23
Risposta
Per quanto attiene alla proroga si fa riferimento alle risposte a precedenti quesiti.
Per quanto attiene alla proposta migliorativa, rimane onere dell’O.E. eseguire i dovuti accertamenti al fine di proporre le migliorie ritenute ammissibili.
 
03/02/2022 10:03
Quesito #17
Buongiorno,
in merito al fatto che la presentazione dell’offerta digitale deve essere effettuata attraverso il Sistema di Acquisti Telematici, come indicato al Cap. 16, pag.  27 del Disciplinare di gara, si chiede di specificare quali siano i limiti di caricamento in termini di Megabyte relativi alla busta tecnica. Si richiede comunque, visto il numero di relazioni ed elaborati da produrre, di poter effettuare caricamenti almeno fino a 1Gigabyte.
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
04/02/2022 10:26
Risposta
Non ci sono limiti massimi di caricamento.
 
04/02/2022 16:56
Quesito #18
Con la presente si comunicq la nostra intenzione di prenotare i sopralluoghi sulle strutture sotto riportate, pur sapendo che non sono obbligatori, come indicato nel disciplinare.

Si chiede conferma che, per la prenotazione dei sopralluoghi, si possa procedere in autonomia, contattando i referenti degli immobili e facendo riferimento alla procedura di gara. Si chiede anche, se è possibile, e con quali modalità, visionare la centrale termica ed eventuali locali tecnici.

Gli edifici che vorremmo visionare sono i seguenti:

lotto 4
IP45/4 Comune di Copertino Scuola dell'Infanzia Don Rosario Trono Via G. Alemanno (Via Adua)
IP46/4 Comune di Morciano di Leuca Municipio P.zza Papa Giovanni Paolo II
IP47/4 Comune di Trepuzzi Scuola Secondaria I° O. Parlangeli Via Europa, 21
IP48/4 Comune di Veglie Municipio Largo Parco delle Rimembranze, 17

In attesa di un Vs. riscontro si porgono cordiali saluti.
07/02/2022 13:50
Risposta
Si conferma che, come già spiegato nelle risposte ai precedenti quesiti, per le prenotazioni dei sopralluoghi si può procedere in autonomia contattando direttamente le P.A. interessate.
 
10/02/2022 10:10
Quesito #19
Con riferimento alla presente Procedura, si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento:
1)            Con riferimento ai modelli di offerta economica in formato ‘excel’ si segnala che nei fogli dei singoli edifici, inserendo un qualunque valore all’interno della cella “G15” - in cui deve essere riportato dall’Offerente il “Ribasso percentuale offerto sul prezzo di riferimento ARERA da applicare per tutta la durata del contratto” - la cella non agisce come atteso su alcuna altra cella relativa ai calcoli degli importi dei servizi offerti (ad esempio la cella G19 riferita alla “Quota costi fornitura energia a base di gara (dal 1° al 15° anno)” non subisce alcuna variazione). Si chiede a tal proposito di fornire i modelli di offerta economica rettificati con la correzione della suddetta cella e delle conseguenti celle interessate dal calcolo per ogni edificio e per ogni lotto.
2)            Si chiede di chiarire la metodologia di calcolo utilizzata per il calcolo delle baseline energetiche termiche “normalizzate” riportate nei documenti “Report DE – Capitolo 6”. Si chiede anche di chiarire il valore di gradi giorno utilizzato per tale normalizzazione delle baseline.
3)            Con riferimento a quanto riportato a pagina 32 del Disciplinare di Gara, paragrafo 18: “l’offerta tecnica deve inoltre contenere un computo metrico non estimativo, redatto in coerenza con l’impostazione del computo metrico a base di gara e suddiviso per ogni edificio/impianto …”, e con riferimento a quanto riportato a pagina 34 del Disciplinare di Gara, paragrafo 19: “l’offerta economica deve inoltre contenere un computo metrico estimativo, redatto in coerenza con l’impostazione del computo metrico a base di gara e suddiviso per ogni edificio/impianto …”, si chiede di confermare che tra i documenti di gara non sono presenti elaborati specifici relativi ai computi metrici. Inoltre si chiede di confermare che l’unico documento che fa riferimento ad importi economici degli interventi è il documento “Costi EEM” e che di conseguenza la struttura dei computi metrici relativa agli interventi (sia non estimativi che estimativi per i differenti documenti di offerta) dovrà ricalcare quanto previsto nei suddetti documenti specifici degli edifici parte della documentazione di gara.
4)            Con riferimento alle baseline degli edifici si segnala che i dati riportati all’interno dei documenti risultano differenti per gli edifici di seguito riportati:
a.            Edificio “IP 18-Municipio Campi Salentina”: all’interno del doc “EG.CS.MU.DE.A.08 - SINTESI GROWS” la baseline termica risulta pari a 63.648,15 kWh, mentre nel doc “EG.CS.MU.DE.A.13 - REPORT DE” la baseline termica risulta pari a 55.337,82 kWh. Analizzando i consumi parrebbe che all’interno del documento “Report DE” non vengano considerati i consumi di Dicembre per i primi due anni (paragrafo.6.d). Tale differenza tra detti valori e quelli riportati all’interno del documento “EG.CS.MU.DE.A.06 - SCHEDA AUDIT A” si nota anche relativamente ai consumi elettrici;
b.            Edificio “IP 48-Municipio Comune Veglie”: all’interno del doc “01 REPORT DE” la baseline termica risulta pari a 44.518,92 kWh e quella elettrica 40.436 kWh, mentre nel doc “Integrazione - 2021.11.22 prot.n. 20378 Lotto 4” la baseline termica risulta pari a 115.819,67 kWh e quella elettrica 79.667,15 kWh;
Si chiede di conseguenza di chiarire quali dei dati sopra riportati vadano considerati come corretti e quali costituiscano un refuso e non vadano di conseguenza considerati nelle elaborazioni tecniche. Si chiede inoltre di aggiornare i valori di UFR(n) qualora risultasse necessario.

Grazie, distinti saluti
 
16/02/2022 11:07
Risposta
    1. La cella G15 dei fogli dei singoli edifici all’interno dell’Allegato “Offerta economica” non è collegata con nessun’altra cella del foglio. Nella cella G15 è richiesto di indicare il ribasso percentuale sul prezzo di riferimento ARERA da applicare per tutta la durata del contratto, come definito nell’art. 37.3.1 del CSA. La quota costi fornitura energia Qen che si valorizza nella cella G19 deriva dal valore offerto nella cella G10 rapportato al valore della cella G14 e rappresenta il corrispettivo da corrispondere a titolo di acconto nel primo anno contrattuale, così come specificato nell’art. 38.1 del CSA. Al termine del primo anno contrattuale, così come per gli anni successivi, si procederà al conguaglio del canone annuo di gestione come specificato nell’art. 38.3 del CSA.
    2. La metodologia di calcolo delle baseline energetiche termiche normalizzate è espressa nel paragrafo 6 “Modello del fabbisogno energetico” degli elaborati di Diagnosi (“Report DE”). Il valore dei gradi giorno utilizzati è espresso nel paragrafo 3 “Dati Climatici” dello stesso elaborato, per ogni edificio.
    3. Il documento che fa riferimento ad importi economici degli interventi è il documento “Costi EEM”. I computi metrici da allegare alla gara (estimativo e non) devono essere redatti in coerenza con l’impostazione del computo metrico a base di gara e suddiviso per ogni edificio/impianto, come prescritto dal Disciplinare di Gara.  In ogni caso l’O.E. può  dettagliare la struttura dell’elaborato “Costi EEM”.
    4. a) Quesito pertinente ed inserito nel lotto n.2                                                                                                                                                             b) I dati da considerare sono quelli contenuti nel doc “Integrazione - 2021.11.22 prot.n. 20378 Lotto 4”, pertanto la baseline è 118.273,71 kwh [79.667,15 kWh elettrici + (115.819,67 kWh termici /3)].                                                                                                                                L’UFR(n) indicato a base di gara è corretto e quindi nulla cambia ai fini della presentazione dell’offerta economica.
11/02/2022 12:56
Quesito #20
Con riferimento al quesito n. 2 del 11 gennaio ore 9:14 e alla relativa risposta di chiarimento riportata nel Lotto 4, considerato che:
  1. la lettera di cui all’art. 80, III comma, D.lgs. 50/2016 limita la disamina dei motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo unicamente, in caso di società di capitali, a membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
  2. ai sensi dell’art. 2403 c.c. il collegio sindacale è quindi l’organo preposto al controllo sulla gestione della Società e quindi appare essere il soggetto “munito di poteri di controllo” citato dalla normativa summenzionata;
  3. la sentenza del Consiglio di Stato n. 6016/2018 citata dalla risposta al quesito suindicato conferma in realtà come l’esame da parte della società di revisione non sia necessaria qualora sia stato nominato il sindaco unico o il collegio sindacale. In particolare, al punto 4.8 del provvedimento richiamato si legge quanto segue: “Se, dunque, nel sistema tradizionale l’organo di controllo è rappresentato dal collegio sindacale, è indubbio che, ove quest’ultimo per disposizione statutaria nei casi consentiti dalla legge (art. 2409-bis, comma 2, cod. civ.), non sia costituito, il controllo contabile della società è attribuito ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro; sicché le informazioni e le dichiarazioni richieste dall’art. 80 del Codice dei Contratti devono essere rese anche nei suoi confronti ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti generali”. La Sentenza sembra richiamare dunque l’obbligo dichiarativo in capo alla società di revisione nel solo caso in cui nella impresa partecipante non sia costituito un collegio sindacale quale organo di controllo;
sulla base di quanto esposto, si chiede pertanto conferma che, nel caso in cui sia nominato il collegio sindacale, l’obbligo dichiarativo non ricade anche in capo alla società di revisione, se presente, bensì unicamente sui membri di detto collegio sindacale.

Grazie,
distinti saluti.
16/02/2022 11:08
Risposta
Si ribadisce che tale obbligo si impone per le società di revisione, anche nel caso in cui vi sia un collegio sindacale.
 
25/02/2022 11:39
Quesito #21
Con riferimento alla presente Procedura, si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento: All’interno del Disciplinare di Gara, paragrafo 18 (Contributo Busta B Digitale “OFFERTA TECNICA”), viene specificato che “La presenza nella documentazione che compone l’Offerta Tecnica di indicazioni di carattere economico relative all’offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara”. Si richiede un chiarimento in merito alla possibilità di inserire all’interno della Busta B delle modifiche che siano anche di carattere economico rispetto alla situazione presentata a base di gara. In virtù del fatto che l’Offerta Economica (Busta C) viene presentata attraverso un file excel non editabile (se non per le celle nelle quali si deve indicare le offerte economiche e di ribasso proposte dall’o.e.), si richiede dunque la possibilità di poter inserire tali modifiche all’interno dell’unico file che permette di descriverle apertamente, ovvero la Relazione Tecnica. Tale richiesta deriva dalla necessità di fornire un’adeguata spiegazione alle eventuali modifiche che concernano i caratteri economici del servizio energia e delle riqualificazioni energetiche proposte (es: specifiche sui servizi extra non coperti dal canone; specifiche su modifiche ai prezzi di fornitura; ecc.), giustificando i valori ed i ribassi che verranno poi inseriti nella Busta C per delineare la complessiva offerta economica.
Si specifica che le modifiche relative agli aspetti economici che si intende illustrare nella Relazione Tecnica non andranno comunque a rendere esplicito il valore complessivo dell’Offerta Economica, in linea con quanto citato dal Disciplinare di Gara.
 
01/03/2022 12:34
Risposta
Si tenga conto di quanto previsto dal disciplinare di gara e cioè (paragrafo 18): “La presenza nella documentazione che compone l’Offerta Tecnica di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara”.
 
25/02/2022 16:14
Quesito #22
Si sottopongono le seguenti richieste di chiarimento:
  1. Con riferimento a quanto riportato nello Documento ’04 Contratto’ al paragrafo “4. Durata”: “Durante la FASE I, l’affidatario dovrà provvedere alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli impianti”, si chiede di chiarire nello specifico quali attività di manutenzione siano effettivamente previste in tale FASE I della durata complessiva di 13 mesi, e si chiede inoltre di indicare le modalità di remunerazione delle attività di manutenzione nei confronti dell’Affidatario, da effettuarsi in tale periodo temporale.
  2. Nella maggior parte degli edifici, all’interno del computo metrico, nel capitolo del “relamping” vi sono evidenti anomalie nel calcolo dei valori degli oneri della sicurezza (3%) e principalmente della progettazione (7%). Nel caso si trattasse di un refuso si chiede di aggiornare i documenti “EG.SS.PI.DE.A11 – Costi EEM” e “i documenti di offerta economica”.

Grazie, distinti saluti.
01/03/2022 12:35
Risposta
  1. Si evidenzia che le ordinarie attività di manutenzione delle opere dovranno essere valutate dall’operatore economico a seconda dell’offerta presentata e tali attività sono ricomprese nel corrispettivo posto a base di gara.
  2. Come risulta dal disciplinare le spese di progettazione sono a carico dell’aggiudicatario e pertanto, indipendentemente da eventuali previsioni contenute nei computi metrici, il corrispettivo previsto negli atti di gara è onnicomprensivo anche di tale voce, per quanto attiene agli oneri di sicurezza vanno considerati quelli indicati nel disciplinare ed eventuali ulteriori oneri della sicurezza derivanti dalla redazione del progetto esecutivo sono a carico degli O.E.

Comune di Campi Salentina

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