Inviato esito

Gara #38

Procedura aperta per selezione operatore economico qualificato (ESCO - ENERGY SERVICES COMPANIES) per l'affidamento di un appalto misto a prevalenza servizi di prestazione energetica garantita, gestione e manutenzione (EPC - ENERGY PERFORMANCE CONTRACT) di edifici da portare in classe nZeb e della Pubblica Illuminazione di proprietà dei Comuni partner del Progetto GROWS (Green Revolution of Wealth in Salento) E.L.EN.A. Contratto N. 2017-092. LOTTO 1
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Informazioni appalto

22/12/2021
Aperta
Servizi
€ 20.147.913,83
TAURINO RICCARDO

Categorie merceologiche

452625 - Lavori edili e di muratura
5023211 - Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica
713143 - Servizi di consulenza in efficienza energetica

Lotti

Inviato esito
1
902896599E
Qualità prezzo
Procedura aperta per selezione operatore economico qualificato (ESCO - ENERGY SERVICES COMPANIES) per l'affidamento di un appalto misto a prevalenza servizi di prestazione energetica garantita, gestione e manutenzione (EPC - ENERGY PERFORMANCE CONTRACT) di edifici da portare in classe nZeb e della Pubblica Illuminazione di proprietà dei Comuni partner del Progetto GROWS (Green Revolution of Wealth in Salento) E.L.EN.A. Contratto N. 2017-092. LOTTO 1
Procedura aperta per selezione operatore economico qualificato (ESCO - ENERGY SERVICES COMPANIES) per l'affidamento di un appalto misto a prevalenza servizi di prestazione energetica garantita, gestione e manutenzione (EPC - ENERGY PERFORMANCE CONTRACT) di edifici da portare in classe nZeb e della Pubblica Illuminazione di proprietà dei Comuni partner del Progetto GROWS (Green Revolution of Wealth in Salento) E.L.EN.A. Contratto N. 2017-092. LOTTO 1
€ 20.117.913,83
€ 0,00
€ 30.000,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
09599610962 Innovatec Power Srl
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

10
15/03/2022
Cognome Nome Ruolo
Taurino Riccardo Presidente
Perrino ANTONIO COMPONENTE
Mattei Annachiara COMPONENTE

Scadenze

26/02/2022 12:00
15/03/2022 12:00
15/03/2022 16:00

Allegati

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Chiarimenti

11/01/2022 09:29
Quesito #1
Buongiorno,
Con riferimento alla gara “Procedura aperta per selezione operatore economico qualificato (ESCO - ENERGY SERVICES COMPANIES) per l'affidamento di un appalto misto a prevalenza servizi di prestazione energetica garantita, gestione e manutenzione (EPC - ENERGY PERFORMANCE CONTRACT) di edifici da portare in classe nZeb e della Pubblica Illuminazione di proprietà dei Comuni partner del Progetto GROWS (Green Revolution of Wealth in Salento) E.L.EN.A. Contratto N. 2017-092  LOTTO 1 -  CIG 902896599E”:
Vista la complessità ed importanza e l'articolazione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
Vista la necessità di predisporre un'articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica più vantaggiosa e conveniente a Vs. favore;
Vista l’opportunità di organizzare la compagine più idonea a rispondere alle richieste della Stazione Appaltante;
considerato che è interesse della Stazione Appaltante garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara al fine di ricevere una pluralità di offerte tra le migliori del mercato; tanto visto e considerato, riteniamo utile poter disporre di un ulteriore periodo per la presentazione delle offerte, tempo congruo per l'importanza dell'appalto.
Rappresentiamo, pertanto,  la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 30  giorni, rispetto alla data attualmente prevista, anche  al fine di poter consentire la conciliazione delle attività di analisi sul campo con le restrizioni covid ed il potenziale alto numero di quarantene che la società potrà dover gestire nel prossimo futuro.
Certi che quanto sopra possa essere accolto, si chiede un cortese riscontro con l’anticipo necessario a poter programmare al meglio le attività.
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo i migliori saluti.
27/01/2022 18:18
Risposta
Con riferimento alle numerose richieste di proroga pervenute, questa Stazione Appaltante, contemperati i contrapposti interessi e cioè quello della Stazione Appaltante di una celere definizione delle procedure anche in considerazione del rispetto dei termini imposti dalla BEI e quello delle imprese di presentare offerte adeguate, concede una proroga di 15 giorni differendo pertanto il termine ultimo di presentazione delle offerte al giorno 08/03/2022.
Di conseguenza l’art. 16 del Disciplinare di Gara e Sezione IV) Procedura, punto IV) 2.2,  del Bando di gara deve intendersi modificato nel termine che segue: termine ultimo di presentazione delle offerte: 08/03/2022.
 
12/01/2022 16:11
Quesito #2
Buongiorno 
con la presente si trasmette richiesta di proroga dei termini di presentazione della procedura in oggetto.
Distinti saluti
27/01/2022 18:18
Risposta
Si veda risposta al quesito n.1
 
12/01/2022 16:14
Quesito #3
Buongiorno
con la presente si trasmette richiesta di proroga dei termini di presentazione della gara in oggetto.
Distinti saluti
27/01/2022 18:20
Risposta
Si veda risposta al quesito n.1
 
14/01/2022 13:43
Quesito #4
Buongiorno,
Con riferimento alla procedura in oggetto si pongono i seguenti chiarimenti:
  1. In riferimento a quanto richiesto al punto 2 dell’art. 14 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che le categorie e le classifiche richieste, in caso di partecipazione a tutti i lotti di gara,  siano la OG1 classifica VI e OS28 Classifica IV bis e non siano necessarie la OG1 classifica VII e OS28 Classifica V. Si segnala che l’importo complessivo dei lavori previsti in OG1 ammonta a 11.795.335,74 € e di conseguenza con il possesso della VI classifica è consentito, grazie all’aumento premiale del 20%, assumere lavori sino 12394800, 00 €. Analogamente, l’importo complessivo dei lavori previsti in OS28 ammonta a 3.693.938,29 €, anche in questo caso con l’aumento premiale è possibile assumere lavori sino a 4.200.00,00 €.
  2. In riferimento a quanto richiesto al punto 2 dell’art. 14 del Disciplinare di gara, si chiede di precisare quale sia l’attività prevalente dell’appalto e di confermare che sia consentito partecipare alla procedura  in forma di RTI Verticale/misto.
  3. In riferimento a quanto richiesto al punto 3 dell’art. 14 del Disciplinare di gara, nel caso di partecipazione in forma di RTI si chiede di confermare che il suddetto requisito sia soddisfatto qualora sia posseduto da uno solo dei componenti il RTI o comunque esclusivamente dai soggetti che eseguiranno i servizi energetici.
  4. In riferimento a quanto richiesto al punto 4 dell’art. 14 del Disciplinare di gara:  “avere o impegnarsi ad avere al momento della firma del verbale di consegna degli impianti  una sede operativa, completa di magazzino e autorimessa, ubicata ad una distanza massima di 40 km”. Si chiede di precisare se la distanza richiesta sia 30 Km (come riportato nell’allegato <<09-allegato-d-dichiarazione-sostitutiva-e-subappalto>>) oppure di 40 km come indicato nel disciplinare di gara.
  5. In riferimento a quanto richiesto al punto 5 dell’art. 14 del Disciplinare di gara, nel caso di partecipazione in forma di RTI si chiede di confermare che il suddetto requisito sia soddisfatto qualora sia posseduto da uno solo dei componenti il RTI o comunque esclusivamente dai soggetti che eseguiranno le attività di manutenzione degli impianti termici.  
  6. In riferimento a quanto richiesto al punto 6 dell’art. 14 del Disciplinare di gara, “Aver realizzato almeno un edificio in classe nZEB” nel caso di partecipazione in forma di RTI si chiede di confermare che il suddetto requisito possa essere posseduto da uno dei componenti il RTI e possa inoltre essere oggetto di avvalimento. Inoltre, si chiede di confermare che la comprova del suddetto requisito possa avvenire con la dichiarazione di buona esecuzione da parte del Committente. Si chiede in ultimo conferma che la realizzazione di un edificio consenta la partecipazione a tutti lotti di gara.
  7. In rifermento a quanto richiesto ai punti 8 e 9  dell’art. 14 del Disciplinare di gara, requisito relativo al Terzo Responsabile e possesso Certificazioni UNI CEI 11352 si chiede di confermare che le  suddette certificazioni in caso di partecipazione in RTI debbano essere possedute da uno dei componenti il RTI e comunque esclusivamente dai soggetti che eseguiranno rispettivamente le attività di conduzione degli impianti termici e i servizi energetici.
  8. In rifermento a quanto richiesto al punto 9 dell’art. 14 del Disciplinare di gara, requisito di  certificazione ISO 14001 (alternativa alla Registrazione EMAS), si chiede di confermare che la  suddetta certificazione in caso di partecipazione in RTI possa  essere posseduta da uno solo dei componenti il RTI.
  9. Si segnala infine che non risulta pubblicato il modello di gara richiesto all’art. 17 del Disciplinare di gara, dove  si chiede di presentare in caso di partecipazione in RTI una “Dichiarazione, sottoscritta digitalmente, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’Allegato n.3 “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE”.
In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.
27/01/2022 18:24
Risposta
  1. Con riferimento al quesito n. 1 si confermano le categorie indicate nel disciplinare e si conferma, altresì, la possibilità di utilizzare l’aumento premiale nei casi consentiti dall’articolo 61 comma 2, del D.P.R. 207/ 2010.
  2.  In risposta al quesito n. 2 si rileva che si tratta di appalto misto a prevalenza servizi e si conferma la possibilità di partecipare alla procedura in forma di RTI Verticale/misto.
  3. La risposta al quesito n. 3 è positiva, nel senso che il requisito può essere soddisfatto dall’RTI nel suo complesso, nel rispetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.
  4. In risposta al quesito n. 4 si conferma che il dato corretto è quello risultante dal disciplinare (Km 40).
  5. La risposta al quesito n. 5 è positiva, nel senso che il requisito può essere soddisfatto dall’RTI nel suo complesso, nel rispetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.
  6. In riferimento al quesito n. 6 si conferma che il suddetto requisito può essere posseduto da uno dei componenti il RTI e, inoltre, può essere oggetto di avvalimento. La comprova del requisito, necessaria in fase successiva alla partecipazione, può avvenire con la dichiarazione di buona esecuzione da parte del Committente e si conferma che la realizzazione di un edificio consente la partecipazione a tutti lotti di gara.
  7. La risposta ai quesiti n. 7 e 8 è positiva, nel senso che i requisiti possono essere soddisfatti dall’RTI nel suo complesso, nel rispetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.
  8. Con riferimento al quesito n. 9, si rileva che effettivamente i fac-simile di allegato non è stato caricato a portale dalla Stazione Appaltante e, pertanto, possono essere utilizzati modelli predisposti direttamente dai concorrenti, così come previsto dal disciplinare.
24/01/2022 17:02
Quesito #5
Spettabile Stazione appaltante,

con riferimento al par. 29.1 del Capitolato Speciale d’Appalto, si chiede di verificare:

- i valori di baseline riportati nelle tabelle del Capitolato in quanto non corrispondono ai valori di baseline indicati negli elaborati “Report DE”;

- l’unità di misura “kWh” riportata nelle tabelle del Capitolato in quanto la baseline dovrebbe essere costituita distintamente da kWh_termici e kWh_elettrici.

In attesa di cortese riscontro, inviamo distinti saluti.
 
27/01/2022 18:27
Risposta
In riferimento alla tabella riportata nel paragrafo 29.1 del Capitolato Speciale d’Appalto si specifica quanto segue:
  • I valori di Baseline riportati nei “Report DE” sono quelli determinati dai tecnici che hanno eseguito la diagnosi e sono quelli da considerare validi;
  • I valori di Baseline riportati nella tabella al paragrafo 29.1 sono basati sui valori di baseline termica ed elettrica presenti nelle diagnosi e sono stati parametrizzati al fine di semplificare ed uniformare i valori percentuali di risparmio ed il conseguente calcolo del canone.
Gli stessi sono stati convertiti in kWh_elettrici sommando la EEbaseline presente nei report DE ad 1/3 della Qbaseline sempre in riferimento ai report DE.

L’unità di misura “kWh” riportata nelle tabelle del Capitolato si riferisce ai kWh_elettrici calcolati come precedentemente spiegato.
 
25/01/2022 15:01
Quesito #6
Spettabile Amministrazione,
in considerazione dell’emergenza sanitaria in essere e dei numerosissimi casi di contagio e, conseguentemente, di assenza dal lavoro per positività al Covid 19, siamo a chiedere, al fine di consentire la massima partecipazione di tutti gli operatori economici, che sia concessa una congrua proroga ai termini di scadenza di almeno 30 giorni. Ciò permetterebbe il graduale rientro di gran parte del personale dipendente e la possibilità di predisporre la documentazione necessaria per la presentazione dell’offerta. In attesa di cortese riscontro, porgiamo Distinti Saluti.
 
27/01/2022 18:28
Risposta
Si veda risposta al quesito n.1
 
26/01/2022 16:53
Quesito #7
Spett. Amministrazione, la scrivente Società, essendo intenzionata a partecipare alla Procedura in oggetto, formula con la presente ISTANZA DI PROROGA del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 21.02.2022, per le ragioni di seguito illustrate:
CONSIDERATI:
- l’entità degli impianti in particolare il numero elevato di punti luce;
- la complessità, l'importanza, l'articolazione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- che dalle analisi sin qui svolte, è emersa la necessità di approfondire ulteriormente alcuni aspetti, anche alla luce delle richieste di chiarimenti già inviate nei giorni scorsi, al fine di predisporre un'articolata proposta progettuale ed una vantaggiosa proposta economica (essendo il criterio di aggiudicazione prescelto quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- che è interesse della Stazione Appaltante garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara e, così, la più ampia concorrenza, nonché l'opportunità di ricevere le migliori offerte;
- considerate le difficoltà logistiche ed organizzative derivanti dall’attuale situazione emergenziale in atto.
 Tanto visto e considerato si ritiene opportuno e necessario poter disporre di un ulteriore periodo per la presentazione delle offerte.
Rappresentiamo pertanto la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte di 45 giorni rispetto alla scadenza prevista per il giorno 21/02/2022, richiedendo contestualmente anche la proroga per la presentazione di eventuali richieste di chiarimento.
Fiduciosi nell’accoglimento della richiesta, Ci è gradita l’occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.
 
27/01/2022 18:29
Risposta
Si veda risposta al quesito n.1
 
18/01/2022 11:22
Quesito #8
Spett.le Comune di Campi Salentina,
si prega di prendere visione della richiesta di allegato.

Cordiali saluti,
 
28/01/2022 13:42
Risposta
Si veda risposta al quesito n.1
 
17/01/2022 15:04
Quesito #9
Spettabile Stazione Appaltante,
in considerazione del notevole ridimensionamento delle risorse della struttura aziendale dovuto all’aumento dei contagi da COVID-19, con la presente si richiede una proroga per la consegna delle offerte di ulteriori 60 giorni a partire dalla data di scadenza fissata per il 15/02/2022. Tale richiesta viene avanzata anche al fine di concludere le attività di sopralluogo in campo, notevolmente limitate a causa dell’impossibilità di spostamento delle risorse impiegate per la predisposizione dell’offerta.
Considerato che l’arco di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (15 febbraio 2022) ha ricompreso anche il periodo di ferie Natalizie, con la presente si chiede alla S.V. la concessione di tale proroga al fine di presentare un’offerta tanto sotto il profilo progettuale quanto sotto quello economico, maggiormente competitiva e vantaggiosa per Codesta Stazione Appaltante.
Si ritiene che una scelta positiva in tal senso non possa che ritenersi garante delle condizioni di massima concorrenzialità tra gli operatori economici, nonché del perseguimento degli obiettivi tecnici ed economici dell’Ente stesso.
Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.


 
28/01/2022 13:45
Risposta
Si veda risposta al quesito n.1
 
14/01/2022 13:12
Quesito #10
Si chiede conferma che con riferimento alla procedura in oggetto, sia da considerarsi un refuso l’indicazione del limite di subappalto al 40%, di cui all’art. 25 del disciplinare di gara “Subappalto”, in considerazione:
- dell’intervenuta variazione della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021 che prevede che “[…] non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Inoltre, dal 1° novembre 2021, «le stazioni appaltanti, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’ articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
Alla luce di ciò, si chiede conferma che il limite al subappalto del 40%, non motivato da codesta Stazione Appaltante, sia da considerarsi un refuso, fermo dunque restando l’obbligo dell’aggiudicatario della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Si chiede pertanto conferma che, alla luce di quanto sopra esposto e ai sensi del combinato disposto dell’art. 12 c. 2 lett. b) del D.L. n. 80/2014 e del DM n. 248 del 10/11/2016, il concorrente che si qualifica nella categoria prevalente OG10 possa qualificarsi per le categorie scorporabili OS28, OG9, OG1 dichiarando di subappaltare per intero ad imprese qualificate le suddette categorie c.d. “Subappalto qualificante”.
01/02/2022 13:58
Risposta
Si conferma quanto riportato nel quesito posto, ovvero che la percentuale del 40% è una mera svista non in linea con la normativa vigente in tema di subappalto al momento di pubblicazione del bando che, quale norma imperativa, trova diretta applicazione.
Si conferma, quindi, che in linea con quanto previsto dal vigente art. 105 del codice dei contratti pubblici l’impresa partecipante può affidare in subappalto le prestazioni secondarie dell’appalto purchè non sia “affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.”
 
20/01/2022 13:40
Quesito #11
Si chiede di specificare come debbano essere ripartiti, tra mandataria e mandante, i requisiti speciali di cui al par. 14 del Disciplinare di gara, sia con riferimento alla tipologia di RTI orizzontale che verticale. Grazie
01/02/2022 13:59
Risposta
Si vedano risposte già pubblicate relative a precedenti quesiti
 
24/01/2022 14:43
Quesito #12
Spett. le Stazione Appaltante
in riferimento alla procedura in oggetto, all’Art. 10 punto d) del Disciplinare di Gara è prevista la possibilità della partecipazione di Raggruppamenti temporanei di concorrenti.
Vista la complessità e l’articolazione delle prestazioni oggetto d’appalto e la necessità di dover organizzare la compagine più idonea per la partecipazione, nel rispetto dei requisiti richiesti nella documentazione posta a base di gara, con la presente si chiede:
− se sia ammissibile la partecipazione di un’ATI di tipo verticale dove:
▪ l’Operatore 1, in possesso dei requisiti specifici, assuma interamente le prestazioni previste in ordine agli Edifici del Lotto;
▪ l’Operatore 2, in possesso dei requisiti specifici, assuma interamente le prestazioni previste in ordine alla Pubblica illuminazione del Lotto.

Nel caso di risposta negativa al quesito di cui sopra, si chiede, di fornire le opportune indicazioni in ordine alla forma associativa ammessa, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto.
In attesa di cortese riscontro
Distinti saluti
 
01/02/2022 14:00
Risposta
È certamente ammissibile la partecipazione in raggruppamento misto anche nei termini indicati purché ciò avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla lex specialis e dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici.
 
25/01/2022 14:43
Quesito #13

Buongiorno,
si inviano i seguenti chiarimenti:
  1. Al fine di valutare la fattibilità di specifiche proposte progettuali di intervento riferite agli investimenti previsti (quale esempio installazione di impianto FV in copertura o coibentazione di pavimentazioni contro-terra), si richiede la possibilità di effettuare specifici sopralluoghi presso le singole strutture oggetto della procedura, al fine di acquisire le ulteriori informazioni necessarie a validare la reale fattibilità dell’intervento e dei relativi investimenti da sostenere. La calendarizzazione dei sopralluoghi dovrà essere in ogni caso coerente con il termine ultimo di presentazione dell’offerta
  2. Al fine di poter effettuare i sopralluoghi di cui sopra, si chiede adeguata proroga della data di consegna dell’offerta di almeno 90 giorni rispetto al termine attualmente fissato al 21/02/2022
  3. Si chiede a codesto Ente di rendere disponibili, in formato proprietario, i relativi file sorgente dei singoli modelli energetici di calcolo e di simulazione dello scenario nZEB al fine di analizzare il complesso di ipotesi utilizzate, oltre ai dati e alle informazioni necessarie per valutare l’esistenza di ulteriori scenari migliorativi rispetto a quelli posti a gara
  4. Si chiede a codesto Ente di specificare come è stata definita la baseline di cui all’art. 29 del Capitolato ed il relativo UFR(n), confermando in particolare se UFR(n) è calcolato come il 40% della baseline
  5. Si chiede di specificare come avverranno le modalità di gestione dei costi per il vettore energetico degli edifici, dalla data del Verbale di consegna fino alla data di ultimazione dei lavori di efficientamento. In particolare, si chiede di
      • Confermare, o specificare diversamente, che sia prevista solamente la volturazione all’Appaltatore del contratto di fornitura dell’energia elettrica, come specificato all’art. 38.1, mentre la fornitura del combustibile (gas metano) resterà a carico delle specifiche Amministrazioni Comunali
      • Confermare, o specificare diversamente, se, nel periodo transitorio sino all’ultimazione dei lavori di efficientamento, i costi ulteriori rispetto al consumo massimo di UFR(n) saranno a carico dell’Appaltatore e se è prevista l’applicazione dei fattori di aggiustamento di cui all’art. 37.3.2.1 del Capitolato
Si evidenzia, infatti, che nel primo anno contrattuale (anno di realizzazione dei lavori) il consumo di energia elettrica “presunto” del singolo edificio sarà in linea con i consumi storici e, quindi, di gran lunga superiore al consumo massimo UFR(n) offerto post-intervento di efficientamento
  1. Dalle risultanze dell’analisi della documentazione riferita agli edifici, si chiede a codesto Ente di indicare se alcune proposte di intervento (scelte progettuali riportate nelle stesse Diagnosi) potranno essere modificate anche eventualmente ricalcolando e ottimizzando in riduzione le potenze degli impianti FV o delle Pompe di calore, o sostituendo alcuni interventi di coibentazione difficilmente eseguibili con altri interventi, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al DM 26/06/2015. In particolare, si chiede di indicare esplicitamente se l’operatore è vincolato ad attenersi ai vincoli progettuali (potenze degli impianti) riportate nelle relative diagnosi energetiche.
  2. Si chiede di confermare che nelle stime delle lavorazioni a base di gara siano stati considerati i sistemi di telecontrollo secondo gli standard minimi previsti dai requisiti per portare un edificio in nZEB. In caso affermativo, si chiede di indicare esplicitamente in quale voce dell’allegato “Costi EEM” siano stati considerati e con quale criterio siano stati stimati
  1. Con riferimento al presente lotto di gara si chiede di rendere disponibile la documentazione attestante l’avvenuta verifica dei criteri di cui al DM 26/06/2015 – requisiti per la conversione degli Edifici esistenti in nZEB
Ringraziando per l’attenzione e in attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti.
01/02/2022 14:01
Risposta
1 SI PRECISA che non è prevista alcuna visita dei luoghi assistita obbligatoria conformemente a quanto disciplinato all’Art. 8. comma 1 lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i. (Cfr. art. 15 Disciplinare di gara); Pertanto:
•             Ai fini della presentazione dell’offerta il sopralluogo è facoltativo e indipendente dalla S.A. e la mancata effettuazione dello stesso non comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
•             Gli O.E. "potranno", perciò, nel loro stesso interesse al fine di acquisire dettagli concreti in previsione di un'eventuale offerta, effettuare facoltativamente un sopralluogo c/o luoghi interessanti.
Resta inteso che tale richiesta (effettuata a distanza di oltre 1 mese dalla pubblicazione del bando) non può avere fini defatigatori per richiedere proroghe al termine ultimo di presentazione delle offerte
2 Per quanto attiene la proroga, Si veda risposta al quesito n.1
3 Con riferimento al quesito la Stazione Appaltante ha messo a disposizione degli operatori economici tutti i file in suo possesso.
4 I valori di Baseline riportati nella tabella al paragrafo 29.1 sono basati sui valori di baseline termica ed elettrica presenti nelle diagnosi e sono stati parametrizzati al fine di semplificare ed uniformare i valori percentuali di risparmio ed il conseguente calcolo del canone.
Gli stessi sono stati convertiti in kWh_elettrici sommando la EEbaseline presente nei report DE ad 1/3 della Qbaseline sempre in riferimento ai report DE.
L’unità di misura “kWh” riportata nelle tabelle del Capitolato si riferisce ai kWh_elettrici calcolati come precedentemente spiegato
L’obiettivo di consumo massimo UFR(n) è variabile per ciascun intervento.
                                                                                                                               
5 Si precisa che, così come specificato nell’art. 4 del Contratto, il primo anno contrattuale parte alla fine della fase di esecuzione, al termine degli interventi iniziali. Nella fase di esecuzione, pertanto l’Operatore Economico non è tenuto a rispettare alcun obiettivo di risparmio.
Si conferma che è prevista la voltura del contratto di fornitura dell’energia elettrica come da art.34 del CSA all’Appaltatore che durante la fase di esecuzione sarà remunerato dalle Amministrazioni in base al consumo effettivo e al prezzo dell’energia aggiornato così come stabilito nel cap.37.3.1 del CSA
La fornitura di gas metano rimarrà a carico delle Amministrazioni Comunali fino all’ultimazione dei lavori di efficientamento.
Restano a carico della ditta tutte le utenze necessarie per portare l’edificio in classe nZEB.
6 Come indicato nei documenti di gara occorre portare l’edificio in classe nZEB. Spetta alla ditta partecipante individuare gli interventi necessari.
7 La proposta a base di gara è una Diagnosi Energetica. Lo scopo è portare gli edifici in classe nZEB. Spetta alla ditta partecipante individuare gli interventi necessari nel rispetto della normativa vigente.
8 La proposta a base di gara è una Diagnosi Energetica. Lo scopo è portare gli edifici in classe nZEB. Spetta alla ditta partecipante individuare gli interventi necessari nel rispetto della normativa vigente.
 
26/01/2022 10:27
Quesito #14
Spettabile Stazione appaltante,
con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:
- Pagina 26 Del Disciplinare (requisiti dei progettisti): Si chiede di indicare se, in caso di partecipazione a più di un lotto, il fatturato medio globale per servizi di ingegneria e architettura debba far riferimento al più alto dei valori tra i lotti a cui si partecipa;
- Capitolo 15 del Disciplinare “SOPRALLUOGO”: è comunque possibile effettuare il sopralluogo degli edifici, anche se non obbligatorio, ed eventualmente in che modo?;
- Capitolo 25 del Disciplinare “SUBAPPALTO” Si chiede di confermare che il limite del 40% indicato nel disciplinare non sia applicabile, in quanto eliminato dall’art. 49, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 2021 (Decreto semplificazioni-bis).
In attesa di cortese riscontro, inviamo cordiali saluti.
 
01/02/2022 14:02
Risposta
In caso di partecipazione a più lotti il requisito del fatturato non può riferirsi al più alto dei valori tra i lotti a cui si partecipa, ma deve corrispondere alla sommatoria di tali valori.
SI PRECISA che non è prevista alcuna visita dei luoghi assistita obbligatoria conformemente a quanto disciplinato all’Art. 8. comma 1 lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i. (Cfr. art. 15 Disciplinare di gara); Pertanto:
•             Ai fini della presentazione dell’offerta il sopralluogo è facoltativo e indipendente dalla S.A. e la mancata effettuazione dello stesso non comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
•             Gli O.E. "potranno", perciò, nel loro stesso interesse al fine di acquisire dettagli concreti in previsione di un'eventuale offerta, effettuare facoltativamente un sopralluogo c/o luoghi interessanti.
Resta inteso che tale richiesta (effettuata a distanza di oltre 1 mese dalla pubblicazione del bando) non può avere fini defatigatori per richiedere proroghe al termine ultimo di presentazione delle offerte
La percentuale del 40% è una mera svista non in linea con la normativa vigente in tema di subappalto al momento di pubblicazione del bando che, quale norma imperativa, trova diretta applicazione.
Si conferma, quindi, che in linea con quanto previsto dal vigente art. 105 del codice dei contratti pubblici l’impresa partecipante può affidare in subappalto le prestazioni secondarie dell’appalto purchè non sia “affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.”
 
26/01/2022 18:47
Quesito #15
CHIARIMENTO 1
In merito al contenuto della Busta B “Offerta Tecnica”, si chiede di confermare che l’indicazione di produrre una “relazione tecnica-descrittiva”, “redatta per punti secondo i criteri riportati nella tabella oggetto di valutazione” e “per ciascun edificio/impianto e per ciascuna Pubblica Illuminazione”, in max 6 pagine (12 facciate) + 3 pagine A3 solo per elaborati grafici non fronte retro, equivalga a dire, ad esempio per il Lotto 3, che la documentazione debba esser così suddivisa: · n.1 relazione tecnica-descrittiva in max 6 pag (12 facciate) comprendente i criteri A.1, A.2, A.3, A.4 + 3 pagine A3 solo per elaborati grafici non fronte retro, per l’ex Scuola Materna Statale del Comune di Castri di Lecce, · n.1 relazione tecnica-descrittiva in max 6 pag (12 facciate) comprendente i criteri A.1, A.2, A.3, A.4 + 3 pagine A3 solo per elaborati grafici non fronte retro, per la Scuola dell’infanzia M. Montessori per il Comune di Galatone (Criteri A.1, A.2, A.3, A.4), etc… per tutti gli edifici inseriti nel Lotto 3 · n.1 relazione tecnica-descrittiva in max 6 pag (12 facciate) comprendente i criteri B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 + 3 pagine A3 solo per elaborati grafici non fronte retro, per gli impianti di Pubblica illuminazione del Comune di Castri di Lecce, · n.1 relazione tecnica-descrittiva in max 6 pag (12 facciate) comprendente i criteri B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 + 3 pagine A3 solo per elaborati grafici non fronte retro, per gli impianti di Pubblica illuminazione del Comune di Ugento. Inoltre, in merito al contenuto della busta B “Offerta Tecnica” si chiede di confermare che “Eventuali schede tecniche/elaborati grafici delle migliorie offerte”, non abbiano alcun limite dimensionale, sia per numero, sia per formato di pagina.
CHIARIMENTO 2
In merito al contenuto della Busta B “Offerta Tecnica”, che chiede di inserire un “computo metrico non estimativo, redatto in coerenza con l’impostazione del computo metrico a base di gara e suddiviso per ogni edificio/impianto e ogni Pubblica Illuminazione […] che riporti le descrizioni dettagliate degli elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto a base di gara con indicazione della collocazione fisica di tali elementi”. Si chiede di mettere a disposizione un’indicazione, con collocazione fisica, degli interventi di adeguamento normativi, (quali ad esempio: interramento linee, sostituzione pali e pozzetti, ecc.) negli elaborati a base di gara al fine di poter rispettare la richiesta di collocare fisicamente le migliorie proposte in aggiunta a quanto già indicato a base di gara.
CHIARIMENTO 3
In merito al contenuto del Capitolato Speciale d’Appalto, dell’Offerta Economica e dei Report di Diagnosi Energetica, si chiede di indicare quali siano i valori corretti nei casi in cui i documenti indichino valori diversi oppure, per chiarezza, di pubblicare i valori corretti. Ad esempio: Lotto I – P.I. Manduria: “EG.MA.PI.DE.A.12 REPORT DE” pagina 79 - rimanda ad un risparmio del 49%, mentre alla pagina 44 del “Capitolato Speciale d’Appalto” nonché nell’”Offerta economica” l’obiettivo UFRn è del 53%; Lotto III – P.I. Ugento: “11. DE_LOTTO3_PI08_REPORT DE_UGENTO” pagina 100 rimanda ad un risparmio del 37% mentre alla pagina 44 del “Capitolato Speciale d’Appalto” nonché nell’”Offerta economica” l’obiettivo UFRn è del 56%; Lotto II – P.I. Gallipoli “EG.GA.PI.DE.08 - Report DE” pagina 64 riporta risparmio del 43% mentre alla pagina 44 del “Capitolato Speciale d’Appalto” nonché nell’”Offerta economica” l’obiettivo UFRn è del 50%.
CHIARIMENTO 4
Si chiede di chiarire le modalità di valutazione del criterio C.2 dell’Offerta Economica (Ribasso percentuale sugli obiettivi di consumo rispetto al valore posto a base di gara). Il ribasso percentuale è da intendersi complessivo per tutto il lotto di riferimento? Ovvero, la somma dei risparmi di edificio/impianto e per ciascuna Pubblica Illuminazione?
CHIARIMENTO 5
In merito al documento denominato “14.DE_LOTTO3_PI08_Scheda3_CAM_UGENTO” si chiede di pubblicarlo nuovamente poiché non correttamente stampato.
CHIARIMENTO 6
Relativamente ai requisiti per i Progettisti richiesti alle pagg. 24, 25 e 26 del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che nel caso in cui il Concorrente affidasse le attività di progettazione ad un professionista interno all’azienda ed annotato sull’attestazione SOA per progettazione e costruzione, lo stesso non debba dichiarare e dimostrare il possesso dei requisiti richiesti alle pagg. sopra menzionate.
 
01/02/2022 14:03
Risposta
1 La risposta al “Chiarimento 1” è positiva.
2 Con “indicazione della collocazione fisica di tali elementi” si intende riferirsi all’individuazione chiara dell’edificio o impianto di Pubblica Illuminazione in cui sono proposte le migliorie.
3 Il dato da prendere in considerazione è quello contenuto nel CSA
4 Si, il ribasso percentuale è da intendersi complessivo per ciascun lotto di riferimento.
Tale ribasso corrisponde alla somma degli obiettivi di consumo offerti dall’O.E. per ciascun edificio-impianto e per ciascuna Pubblica Illuminazione di ogni lotto, in relazione all’obiettivo di consumo posto a base di gara.
5 Si pubblica per una maggiore facilità di lettura l’elaborato “14.DE_LOTTO3_PI08_Scheda3_CAM_UGENTO”, ma l’elaborato pubblicato contiene già tutte le informazioni necessarie.
6 In realtà, l’art. 79, comma 7 del DPR 207/2010 (ancora vigente) prevede che affinchè una impresa ottenga la qualificazione SOA per la progettazione e necessario avere “Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive
Il successivo art. 92, comma 6, prevede che “Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.”
L’attestazione SOA per la progettazione, quindi, non può dirsi sufficiente a documentare i requisiti tecnici  e finanziari per i servizi di progettazione perchè il possesso della stessa fino alla classifica di riferimento vale a dimostrare esclusivamente la presenza dei professionisti minimi richiesti dalla norma nello staff tecnico  dell’impresa, ma non che tali professionisti abbiano maturato i requisiti richiesti, nel caso di  specie, anche dal disciplinare di gara.
Sul punto ove occorra si veda – seppur riferito alla precedente disciplina normativa il Parere ANAC n.108 del 09/06/2011.
 
28/01/2022 11:00
Quesito #16
Con riferimento alla procedura in oggetto (Lotto 1) si chiede la possibilità di poter effettuare i sopralluoghi tecnici presso le strutture interessate.
Pertanto vi chiediamo di indicarci i giorni e gli orari in cui poter svolgere tali attività, unitamente ai nomi e recapiti dei referenti per le varie strutture/Comuni.

Cordiali saluti

 
01/02/2022 14:04
Risposta
SI PRECISA che non è prevista alcuna visita dei luoghi assistita obbligatoria conformemente a quanto disciplinato all’Art. 8. comma 1 lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i. (Cfr. art. 15 Disciplinare di gara); Pertanto:
•             Ai fini della presentazione dell’offerta il sopralluogo è facoltativo e indipendente dalla S.A. e la mancata effettuazione dello stesso non comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
•             Gli O.E. "potranno", perciò, nel loro stesso interesse al fine di acquisire dettagli concreti in previsione di un'eventuale offerta, effettuare facoltativamente un sopralluogo c/o luoghi interessanti.
Resta inteso che tale richiesta (effettuata a distanza di oltre 1 mese dalla pubblicazione del bando) non può avere fini defatigatori per richiedere proroghe al termine ultimo di presentazione delle offerte
 
02/02/2022 17:29
Quesito #17
Buongiorno,
in riferimento alla Relazione tecnico-descrittiva che deve essere redatta in massimo 6 pagine (12 facciate) formato A4 per ciascun edificio/impianto e per ciascuna Pubblica Illuminazione interessati da intervento, come indicato a pag. 32 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che dal conteggio siano esclusi la copertina e l’indice.
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
04/02/2022 09:59
Risposta
Si conferma che le copertine e l’indice sono escluse dal conteggio.
 
02/02/2022 17:31
Quesito #18
Buongiorno,
in merito alla possibilità di prevedere come proposta migliorativa “cablaggi aggiuntivi in fibra ottica” (Rif. Criterio B.5), nell’impossibilità di eseguire rilievi specialistici sulla presenza di dorsali di fibra ottica, si chiede di fornire documentazione esistente a supporto. Qualora non vi fosse documentazione a supporto, chiediamo ulteriori proroga di 60 giorni per le opportune verifiche e rilievi in loco.
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
04/02/2022 10:00
Risposta
Per quanto attiene alla proroga si fa riferimento alle risposte a precedenti quesiti.
Per quanto attiene alla proposta migliorativa, rimane onere dell’O.E. eseguire i dovuti accertamenti al fine di proporre le migliorie ritenute ammissibili.
 
03/02/2022 10:04
Quesito #19
Buongiorno,
in merito al fatto che la presentazione dell’offerta digitale deve essere effettuata attraverso il Sistema di Acquisti Telematici, come indicato al Cap. 16, pag.  27 del Disciplinare di gara, si chiede di specificare quali siano i limiti di caricamento in termini di Megabyte relativi alla busta tecnica. Si richiede comunque, visto il numero di relazioni ed elaborati da produrre, di poter effettuare caricamenti almeno fino a 1Gigabyte.
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
04/02/2022 10:01
Risposta
Non ci sono limiti massimi di caricamento.
 
10/02/2022 10:06
Quesito #20
Con riferimento alla presente Procedura, si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento:
  1. Con riferimento ai modelli di offerta economica in formato ‘excel’ si segnala che nei fogli dei singoli edifici, inserendo un qualunque valore all’interno della cella “G15” - in cui deve essere riportato dall’Offerente il “Ribasso percentuale offerto sul prezzo di riferimento ARERA da applicare per tutta la durata del contratto” - la cella non agisce come atteso su alcuna altra cella relativa ai calcoli degli importi dei servizi offerti (ad esempio la cella G19 riferita alla “Quota costi fornitura energia a base di gara (dal 1° al 15° anno)” non subisce alcuna variazione). Si chiede a tal proposito di fornire i modelli di offerta economica rettificati con la correzione della suddetta cella e delle conseguenti celle interessate dal calcolo per ogni edificio e per ogni lotto.
  2. Si chiede di chiarire la metodologia di calcolo utilizzata per il calcolo delle baseline energetiche termiche “normalizzate” riportate nei documenti “Report DE – Capitolo 6”. Si chiede anche di chiarire il valore di gradi giorno utilizzato per tale normalizzazione delle baseline.
  3. Con riferimento a quanto riportato a pagina 32 del Disciplinare di Gara, paragrafo 18: “l’offerta tecnica deve inoltre contenere un computo metrico non estimativo, redatto in coerenza con l’impostazione del computo metrico a base di gara e suddiviso per ogni edificio/impianto …”, e con riferimento a quanto riportato a pagina 34 del Disciplinare di Gara, paragrafo 19: “l’offerta economica deve inoltre contenere un computo metrico estimativo, redatto in coerenza con l’impostazione del computo metrico a base di gara e suddiviso per ogni edificio/impianto …”, si chiede di confermare che tra i documenti di gara non sono presenti elaborati specifici relativi ai computi metrici. Inoltre si chiede di confermare che l’unico documento che fa  riferimento ad importi economici degli interventi è il documento “Costi EEM” e che di conseguenza la struttura dei computi metrici relativa agli interventi (sia non estimativi che estimativi per i differenti documenti di offerta) dovrà ricalcare quanto previsto nei suddetti documenti specifici degli edifici parte della documentazione di gara.

Grazie, distinti saluti.
16/02/2022 10:26
Risposta
    1. La cella G15 dei fogli dei singoli edifici all’interno dell’Allegato “Offerta economica” non è collegata con nessun’altra cella del foglio. Nella cella G15 è richiesto di indicare il ribasso percentuale sul prezzo di riferimento ARERA da applicare per tutta la durata del contratto, come definito nell’art. 37.3.1 del CSA. La quota costi fornitura energia Qen che si valorizza nella cella G19 deriva dal valore offerto nella cella G10 rapportato al valore della cella G14 e rappresenta il corrispettivo da corrispondere a titolo di acconto nel primo anno contrattuale, così come specificato nell’art. 38.1 del CSA. Al termine del primo anno contrattuale, così come per gli anni successivi, si procederà al conguaglio del canone annuo di gestione come specificato nell’art. 38.3 del CSA.
    2. La metodologia di calcolo delle baseline energetiche termiche normalizzate è espressa nel paragrafo 6 “Modello del fabbisogno energetico” degli elaborati di Diagnosi (“Report DE”). Il valore dei gradi giorno utilizzati è espresso nel paragrafo 3 “Dati Climatici” dello stesso elaborato, per ogni edificio.
    3. Il documento che fa riferimento ad importi economici degli interventi è il documento “Costi EEM”. I computi metrici da allegare alla gara (estimativo e non) devono essere redatti in coerenza con l’impostazione del computo metrico a base di gara e suddiviso per ogni edificio/impianto, come prescritto dal Disciplinare di Gara.  In ogni caso l’O.E. può  dettagliare la struttura dell’elaborato “Costi EEM”.
10/02/2022 15:21
Quesito #21
Buongiorno,

- si chiede di confermare se il requisito di cui all’art. 14, punto 6 del disciplinare di gara recante “Aver realizzato almeno un edificio in classe nZEB” debba considerarsi soddisfatto laddove venga comprovata la realizzazione di interventi su edifici esistenti che hanno determinato l’ottenimento della classe energetica nZeb.

- Ai fini della partecipazione di una azienda avente sede all’estero in territorio extra UE, si chiede di specificare con quali documenti l’impresa non in possesso di attestazione SOA, può  comprovare il possesso dei requisiti in misura corrispondente alle prestazioni in OG10 da eseguire.
16/02/2022 10:27
Risposta
Gli interventi eseguiti dall’O.E. che intende partecipare alla gara devono aver portato l’edificio in classe Nzeb.
L’Art. 45 comma 1 del D. Lgs. 50/2018 prevede che:
“Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.”
Per quanto concerne le modalità operative inerenti la qualificazione delle imprese non nazionali, il D. Lgs. 50/2016 art. 90 comma 8 prevede che: “L'iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.”
Tali disposizioni sono state espressamente richiamate nel disciplinare, ne consegue che dal vigente quadro normativo la stabilità dell’impresa in Italia non costituisce requisito per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche italiane né tantomeno il possesso dell’attestato di qualificazione SOA in quanto sistema adottato esclusivamente nel nostro Paese.
Per quanto descritto l’impresa potrà partecipare liberamente al pari delle imprese nazionali restando fermo che i requisiti di gara dovranno essere provati dall'operatore economico straniero con la presentazione di documentazione, conforme alle norme vigenti nei rispettivi paesi di origine, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti imposti
 
11/02/2022 12:55
Quesito #22
Con riferimento al quesito n. 2 del 11 gennaio ore 9:14 e alla relativa risposta di chiarimento riportata nel Lotto 4, considerato che:
  1. la lettera di cui all’art. 80, III comma, D.lgs. 50/2016 limita la disamina dei motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo unicamente, in caso di società di capitali, a membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
  2. ai sensi dell’art. 2403 c.c. il collegio sindacale è quindi l’organo preposto al controllo sulla gestione della Società e quindi appare essere il soggetto “munito di poteri di controllo” citato dalla normativa summenzionata;
  3. la sentenza del Consiglio di Stato n. 6016/2018 citata dalla risposta al quesito suindicato conferma in realtà come l’esame da parte della società di revisione non sia necessaria qualora sia stato nominato il sindaco unico o il collegio sindacale. In particolare, al punto 4.8 del provvedimento richiamato si legge quanto segue: “Se, dunque, nel sistema tradizionale l’organo di controllo è rappresentato dal collegio sindacale, è indubbio che, ove quest’ultimo per disposizione statutaria nei casi consentiti dalla legge (art. 2409-bis, comma 2, cod. civ.), non sia costituito, il controllo contabile della società è attribuito ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro; sicché le informazioni e le dichiarazioni richieste dall’art. 80 del Codice dei Contratti devono essere rese anche nei suoi confronti ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti generali”. La Sentenza sembra richiamare dunque l’obbligo dichiarativo in capo alla società di revisione nel solo caso in cui nella impresa partecipante non sia costituito un collegio sindacale quale organo di controllo;
sulla base di quanto esposto, si chiede pertanto conferma che, nel caso in cui sia nominato il collegio sindacale, l’obbligo dichiarativo non ricade anche in capo alla società di revisione, se presente, bensì unicamente sui membri di detto collegio sindacale.

Grazie,
distinti saluti.
 
16/02/2022 10:28
Risposta
Si ribadisce che tale obbligo si impone per le società di revisione, anche nel caso in cui vi sia un collegio sindacale.
 
15/02/2022 15:05
Quesito #23
Si chiede gentile conferma che trattasi di refuso il contenuto del punto III.1.5) del Bando di Gara ‘Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati’ e pertanto da non considerarsi ai fini della partecipazione ai quattro Lotti della presente Procedura e della esecuzione contrattuale.

Grazie.
Distinti saluti.
16/02/2022 10:30
Risposta
 Si. Trattasi di mero refuso.
 
22/02/2022 12:38
Quesito #24
Spett. le Stazione Appaltante
 
in riferimento alla Procedura aperta per selezione operatore economico qualificato (ESCO - ENERGY SERVICES COMPANIES) per l'affidamento di un appalto misto a prevalenza servizi di prestazione energetica garantita, gestione e manutenzione (EPC - ENERGY PERFORMANCE CONTRACT) di edifici da portare in classe nZeb e della Pubblica Illuminazione di proprietà dei Comuni partner del Progetto GROWS, all’Art. 10 punto d) del Disciplinare di Gara è prevista la possibilità della partecipazione di Raggruppamenti temporanei di concorrenti.
La scrivente fa parte di un raggruppamento di quattro aziende che intende partecipare alla procedura per tutti e quattro i lotti. Gli operatori partecipanti godono dei seguenti requisiti:
  • Operatore 1: possiede UNI 11352 e possiede la SOA categoria illimitata per le OG1, OS28 e OG9 per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione degli edfiici in classe NZEB;
  • Operatore 2: possiede i requisiti per la gestione degli edifici in classe NZEB e la certificazione UNI 11352;
  • Operatore 3: possiede UNI 11352 e SOA categoria V in OG10 per realizzazione dei lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione (da fare pro-quota insieme ad Operatore 4) e opererebbe come gestore per la fornitura del vettore energetico e O&M;
  • Operatore 4: possiede UNI 11352 e possiede la SOA categoria illimitata OG10 per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica e dei servizi di gestione.
Per poter accedere agli incentivi del Conto termico la mandataria che sottoscriverà in nome e conto di tutte le altre società i contratti di appalto con i Comuni deve essere certificata ai sensi della UNI 11352.
Si chiede se la mandataria può essere l'operatore l’Operatore 2 in possesso dei requisiti per la gestione degli edifici in classe NZEB e la certificazione UNI 11352 e le mandanti gli Operatori che posseggono le SOA per la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli edifici e della rete di illuminazione pubblica.
Distini saluti

 
23/02/2022 09:48
Risposta
Al fine di poter trovare risposta al summenzionato quesito si deve fare applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza per la partecipazione alle gare delle ATI, secondo la quale:
  • l'obbligo di piena corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento, a loro volta coerenti con le quote di esecuzione della prestazione, e requisito di partecipazione posseduto, è riferito ai soli appalti aventi ad oggetto lavori;
  • per gli appalti aventi ad oggetto servizi e forniture, invece,  non vige più ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara.
Ovviamente al fine della corretta applicazione dei suddetti principi nel caso in esame si deve tenere conto che l’appalto in questione è un appalto misto a prevalenza servizi.
 
23/02/2022 18:14
Quesito #25
Con riferimento alla Dichiarazione che viene richiesta ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti “in cui si indica, ai sensi dell’Art.48, comma 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di prestazioni (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati” (pag. 30 del Disciplinare di Gara), si chiede di chiarire gentilmente cosa si intenda per ‘quota di prestazioni espressa in euro’ in quanto il comma citato prevede esclusivamente che “Nel caso di lavori, di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati” senza quindi alcun riferimento ad una indicazione di natura economica che, tra l’altro, potrebbe rivelarsi potenziale anticipazione di parte della offerta economica proposta dal raggruppamento. 

In attesa di gentile riscontro, si chiede di voler rendere disponibile l’Allegato n. 3 “Dichiarazione raggruppamenti temporanei…” citato nel medesimo punto di pagina 30 del Disciplinare di Gara.

Grazie.
Distinti saluti.
01/03/2022 11:55
Risposta
Si conferma che gli Operatori Economici riuniti o consorziati” (pag. 30 del Disciplinare di Gara) sarà sufficiente specificare le categorie di lavori o parti di servizi/forniture che saranno eseguite dai singoli associati riportando al più, il valore corrispondente a quello previsto dal disciplinare.
Per quanto attiene l’allegato 3, come già evidenziato in altre risposte alle faq, si conferma che effettivamente il fac-simile di allegato non è stato caricato a portale dalla Stazione Appaltante e, pertanto, possono essere utilizzati modelli predisposti direttamente dai concorrenti, così come previsto dal disciplinare.
 
25/02/2022 13:55
Quesito #26
Spett.le Ente, si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:
CHIARIMENTO 1
Nel paragrafo 31.1 a pag. 21 del Capitolato è indicato che “A carico dell’Affidatario sono posti tutti gli oneri necessari per l’intero sviluppo degli interventi (interventi obbligatori e interventi ulteriori eventualmente offerti dall’Affidatario), come l’ottenimento delle autorizzazioni e la relativa progettazione, l’esecuzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il relativo coordinamento in fase di progettazione che gli verranno riconosciuti dall’Amministrazione con le quote Qriqu indicate all’Art. 37.”
La quota Qriqu indicata nel modulo di offerta del lotto 1 è 400.886,63 €/anno che moltiplicato per i 15 anni di durata contrattuale diventa pari a € 6.013.299,44, che sommato al contributo GSE diventa pari a € 9.100.086,23 che è esattamente pari all’importo indicato nel modulo d’offerta sotto la voce “importo complessivo “interventi iniziali” al netto dei costi per la sicurezza”.
Se però si vanno a sommare gli importi dei singoli interventi dei lavori, così come riportati nei computi metrici a base di gara, è possibile rilevare che tale importo non comprende gli oneri di progettazione, quantificati separatamente nei suddetti computi e posti pari al 7% degli importi dei lavori. Pertanto, risulterebbe che gli oneri di progettazione non sono compresi all’interno dell’importo su cui è calcolata la quota Qriqu del canone contrattuale, in contraddizione con la richiesta del capitolato al paragrafo 31.1, dove invece si richiede che tale attività sia inclusa in quella quota.
Si chiede pertanto di specificare in quale quota dei canoni siano da ricomprendere gli oneri di progettazione.

CHIARIMENTO 2
Se si sommano gli importi degli oneri della sicurezza dei lavori, così come calcolati nei computi metrici presenti nei documenti di gara, si ottiene per il lotto 1, l’importo di € 67.671,02, che è diverso dall’importo degli oneri della sicurezza indicato nel modulo di offerta sotto la voce Sriqu e pari a 2.000 €/anno, pari quindi a € 30.000 nei 15 anni di durata contrattuale.
Si chiede pertanto di specificare quale sia l’importo degli oneri della sicurezza da considerare.

CHIARIMENTO 3
  1. Nei computi metrici estimativi dei lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione, non sono indicati gli oneri della progettazione.
Si chiedere di confermare che tali oneri siano inclusi nelle singole voci di prezzo dei computi.
  1. Nei computi metrici estimativi dei lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione, non sono indicati gli oneri della sicurezza.
Si chiede pertanto di confermare che gli oneri della sicurezza per la pubblica illuminazione siano pari a € 0,00.
Cordiali saluti
01/03/2022 11:57
Risposta
CHIARIMENTO 1
Si torna a ribadire che il corrispettivo previsto negli atti di gara è onnicomprensivo anche della progettazione, oneri di sicurezza e quant’altro previsto per la corretta esecuzione dell’appalto, rimanendo tali oneri a totale carico dell’impresa che si aggiudicherà il lotto.
CHIARIMENTO 2
L’importo degli oneri della sicurezza da considerare è quello indicato sotto la voce Sriqu ed eventuali ulteriori oneri della sicurezza derivanti dalla redazione del progetto esecutivo sono a carico degli O.E.
CHIARIMENTO 3
Si torna a ribadire che il corrispettivo previsto negli atti di gara è onnicomprensivo anche della progettazione, oneri di sicurezza e quant’altro previsto per la corretta esecuzione dell’appalto, rimanendo tali oneri a totale carico dell’impresa che si aggiudicherà il lotto.

 
25/02/2022 16:10
Quesito #27
Si sottopongono le seguenti richieste di chiarimento:

1. Con riferimento a quanto riportato nello Documento ’04 Contratto’ al paragrafo “4. Durata”: “Durante la FASE I, l’affidatario dovrà provvedere alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli impianti”, si chiede di chiarire nello specifico quali attività di manutenzione siano effettivamente previste in tale FASE I della durata complessiva di 13 mesi, e si chiede inoltre di indicare le modalità di remunerazione delle attività di manutenzione nei confronti dell’Affidatario, da effettuarsi in tale periodo temporale.

2. Nella maggior parte degli edifici, all’interno del computo metrico, nel capitolo del “relamping” vi sono evidenti anomalie nel calcolo dei valori degli oneri della sicurezza (3%) e principalmente della progettazione (7%). Nel caso si trattasse di un refuso si chiede di aggiornare i documenti “EG.SS.PI.DE.A11 – Costi EEM” e “i documenti di offerta economica”.

3. Con riferimento al computo metrico dell’edificio Rif. IP9/1 (lotto 1), si segnala che la voce relativa alla “pietra di Cursi” è contabilizzata a 9,74 €/mq mentre in tutti gli altri computi metrici degli edifici è riportata a 35,00 €/mq. Nel caso si trattasse di un refuso si chiede di aggiornare i documenti “EG.SS.PI.DE.A11 – Costi EEM” e “offerta-economica-lotto1-protetto”.

Grazie, distinti saluti
01/03/2022 12:02
Risposta
  1. Si evidenzia che le ordinarie attività di manutenzione delle opere dovranno essere valutate dall’operatore economico a seconda dell’offerta presentata e tali attività sono ricomprese nel corrispettivo posto a base di gara.
  2. Come risulta dal disciplinare le spese di progettazione sono a carico dell’aggiudicatario e pertanto, indipendentemente da eventuali previsioni contenute nei computi metrici, il corrispettivo previsto negli atti di gara è onnicomprensivo anche di tale voce, per quanto attiene agli oneri di sicurezza vanno considerati quelli indicati nel disciplinare ed eventuali ulteriori oneri della sicurezza derivanti dalla redazione del progetto esecutivo sono a carico degli O.E.
  3. Si conferma quanto previsto nel computo metrico che riguarda la mera diagnosi energetica che potrà essere modificato dall’operatore economico in sede di redazione del progetto.

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